Il Consiglio dei ministri, appena l’altro giorno ha approvato in via definitiva, dopo l’esame delle competenti commissioni parlamentari, il decreto legislativo che introduce una nuova disciplina per l’attività dei “compro oro”.
Il provvedimento mira a chiarire un’area grigia del commercio di oro e preziosi in genere, cercando di individuare in modo più preciso gli operatori del settore ovvero le reali attività svolte con la chiara finalità di contrastare sempre con maggiore efficacia possibili forme elusive della disciplina antiriciclaggio e della criminalità.
Fino ad oggi, la sola licenza di Pubblica sicurezza per il commercio di preziosi regolamentava la materia, consentendo al privato interessato a vendere oggetti di valore esibendo il solo documento d’identità senza alcuna plausibile giustificazione circa la provenienza degli oggetti.
La nuova normativa, invece, impone ai titolari delle attività di compro oro precisi obblighi finalizzati a garantire la piena tracciabilità della compravendita e permuta di oggetti preziosi e a prevenirne l’utilizzo illecito, compreso il riciclaggio.
I principali interventi sono:
– l’istituzione di un registro degli operatori compro oro professionali per i quali il possesso della licenza di pubblica sicurezza costituisce requisito indispensabile;
– l’obbligo per gli operatori professionali in oro, diversi dalle banche, di iscrizione nel suddetto registro per lo svolgimento dell’attività;
– la previsione di specifici obblighi di identificazione del cliente e di descrizione, anche mediante documentazione fotografica, dell’oggetto prezioso scambiato;
– la piena tracciabilità delle operazioni di acquisto e vendita dell’oro. I compro oro sono obbligati a dotarsi di un conto corrente dedicato alle transazioni finanziarie eseguite in occasione di tali operazioni;
– la previsione di apposite sanzioni, con particolare riferimento all’esercizio abusivo dell’attività (ad esempio in caso di mancata iscrizione nel suddetto registro).
Accogliendo le indicazioni contenute nei pareri delle Commissioni parlamentari è stata data una definizione più puntuale all’operatore compro oro ed è stata abbassata da 1.000 a 500 euro la soglia per l’uso del contante per le attività del settore, al fine di garantire la tracciabilità delle transazioni.
Un’altra novità introdotta dal decreto riguarda l’arricchimento del set di informazioni che il compro oro è tenuto ad acquisire e conservare: l’obbligo di annotare l’eventuale cessione dell’oggetto a fonderie e la conservazione di due fotografie dell’oggetto prezioso che viene acquisito.
Insomma, sembra una cosa seria!