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Consulenza finanziaria, quando è esente da Iva e quando no?

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L’attività di consulenza finanziaria è esente o meno da Iva? L’Agenzia delle Entrate ha risposto all’annosa questione a seguito di un interpello del 4 luglio 2022.

Nel caso di specie abbiamo una società che non svolge un’attività riservata ma un’attività di consulenza societaria, anche in materia di M&A. L’azienda svolge la propria attività anche avvalendosi di società controllate e di terzi, compiendo tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari, industriali e finanziarie (quest’ultime non nei confronti del pubblico) ritenute necessarie o utili al conseguimento dello scopo sociale.

Consulenza finanziaria ed esenzioni Iva

Le prestazioni di consulenza fornite da un advisor sono da ritenersi esenti Iva ex articolo 10, comma 1 n. 4 e 9 del DPR 633/1972 (decreto IVA)? In linea generale le prestazioni di mandatomediazione intermediazione (relative a operazioni su azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali) a cui il decreto Iva riconosce l’esenzione “oggettiva” si sostanziano nel fare il necessario perché due parti concludano un contratto, senza che il negoziatore abbia un proprio interesse riguardo al contenuto del contratto. Quando l’imparzialità della mandataria manca, non può ravvisarsi l’attività di mediazione e la sua prestazione va inquadrata quale “obbligazione di fare, non fare e permettere”, da assoggettare a Iva con aliquota ordinaria.

Secondo l’Agenzia delle Entrate l’attività di consulenza finanziaria resa dall’advisor, sebbene finalizzata alla cessione di partecipazioni e remunerata con un corrispettivo legato al buon fine dell’operazione, è imponibile ai fini Iva.

Con la nota del 15 luglio del 2008, l’Agenzia delle Entrate si era espressa sempre in materia di consulenza finanziaria ai fini Iva, accogliendo la tesi dell’Associazione Italiana Intermediari Immobiliari (Assosim), specificando che il servizio di consulenza in materia di investimenti finanziari di cui all’art. 1, comma 5, lett. f), D.Lgs n. 58/98, era esente dall’assoggettamento ad Iva. Secondo l’Agenzia, infatti, qualora le suddette attività di consulenza siano personalizzate e strettamente collegate ad un’operazione di negoziazione, devono ritenersi riconducibili tra le prestazioni di mediazione, intermediazione e mandato, esenti dall’Iva ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 4 e 9, DPR n. 633/1972.