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Contante, carte prepagate e oro: cosa passerà alla Dogana e cosa no

Stretta sulle esportazioni e sulle importazioni di valuta in qualsiasi forma. Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto secondo cui non si può esportare o importare valuta per un valore superiore a 10.000 euro, pena l’applicazione di sanzioni più severe rispetto al passato. In sostanza vengono introdotti controlli sempre più severi in Dogana per il denaro contante in entrata o in uscita dai confini dell’Unione europea, per importi pari o superiori ai 10mila euro.

Import ed export di denaro: cosa cambia

Il decreto legislativo recentemente approvato dal Consiglio dei ministri introduce una stretta significativa sulle esportazioni e importazioni di valuta in qualsiasi forma, in recepimento del regolamento UE 1672/2018. Il nuovo provvedimento in particolare stabilisce che non si può esportare o importare valuta per un valore superiore a 10.000 euro.

La principale novità è rappresentata dal fatto che in questo calcolo non sono ricompresi solo oro, lingotti e monete, ma anche carte prepagate e l’oro destinato alle lavorazioni (in primis quelle per la gioielleria).

Col nuovo decreto legislativo si aggiornano però soprattutto le definizioni di «denaro contante». In particolare, nella nuova definizione di denaro contante a cui si applicano i limiti di trasferimento, oltre alla valuta rientrano così tutti gli strumenti negoziabili al portatore intendendo per tali:

  • beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore
  • carte prepagate
  • assegni turistici (o traveller’s cheque)
  • assegni
  • vaglia cambiari
  • ordini di pagamento emessi al portatore, firmati ma privi del nome del beneficiario, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio, ovvero emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi all’atto della consegna.

Cosa cambia per l’oro

Il decreto legislativo introduce anche modifiche alla normativa riguardante l’oro e le operazioni in oro comprendono diversi aspetti importanti che mirano a rafforzare il controllo e la regolamentazione nel settore. In particolare viene ampliata la nozione di Oro da Investimento, includendo quello destinato a successiva lavorazione. Questo significa che anche l’oro che non è immediatamente acquistato come investimento ma è destinato a trasformazioni future è considerato come oro da investimento.  Inoltre le definizioni di “materiale d’oro” vengono ridefinite per includere una gamma più ampia di beni e operazioni in oro.

Il provvedimento prevede inoltre che l’importo minimo per cui le operazioni in oro devono essere dichiarate all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) viene abbassato da 12.500 euro a 10.000 euro. Questo significa che ora è richiesto di dichiarare operazioni in oro anche per importi minori. L’obbligo di dichiarazione si estende anche a operazioni che non prevedono la consegna fisica dell’oro. Inoltre, per operazioni con la stessa controparte effettuate nel corso di un mese solare, è necessario dichiarare singolarmente operazioni pari o superiori a 2.500 euro, se complessivamente ammontano a 10.000 euro o più.

Quanto si rischia

Preciso il quadro sanzionatorio a corredo delle novità. In particolare se si supera il limite di 10.000 euro in contanti o strumenti assimilati alla frontiera dell’Unione Europea senza fare la dichiarazione prevista, si incorre in severe conseguenze. La dichiarazione  obbligatoria deve essere fatta presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro 30 giorni dall’entrata o uscita dalla Ue.

Se manca si procede al sequestro del denaro nella misura pari al 50% dell’importo eccedente la soglia fino a 20.000 euro, al 70% dell’importo eccedente fino a 100.000 euro e infine al 100% dell’importo eccedente per somme superiori a 100.000 euro.

In caso di informazioni inesatte o incomplete invece si rischia il 25% dell’importo eccedente fino a 10.000 euro, il 35% fino a 30.000 euro, il 70% fino a 100.000 euro e il 100% oltre 100.000 euro.