Economia

Conti correnti: vita dura per chi ha debiti, ora pignorabili in tutta l’Ue

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Vita dura per chi ha debiti, conti correnti pignorabili in tutta l’Ue

Vita dura per tutti quei debitori che hanno parcheggiato i propri risparmi nel conto corrente di una banca all’estero all’interno dell’Unione europea.
Presto, il creditore potrà chiedere al presidente del Tribunale l’autorizzazione per scovare quel rapporto bancario presso l’anagrafe dei conti e procedere, così, al pignoramento.

È quanto prevede un decreto legislativo che il Consiglio dei ministri vaglierà questa settimana e che allarga a tutto il territorio dell’Ue la possibilità di rintracciare il conto corrente di un debitore.

Una volta recepito, spiega Italia Oggi, che ha anticipato la notizia, il provvedimento adeguerà l’ordinamento italiano al regolamento Ue che ha istituito una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.
Lo strumento è rappresentato dal congelamento, messo in campo dal tribunale, dei fondi detenuti nel conto bancario di un debitore in un altro Stato membro.

In pratica, sia cittadini sia aziende, potranno chiedere al giudice di autorizzare ricerche presso l’anagrafe dei conti. E, una volta rintracciato il conto, questo può essere sequestrato.

I crediti esclusi

Non tutti i crediti sono tuttavia coinvolti. Come spiega Italia Oggi, restano esclusi i crediti fiscali, amministrativi o doganali, i diritti patrimoniali che derivano dal rapporto coniugale o da testamenti e successioni ed i crediti nei confronti di procedure fallimentari o simili, oltre ad alcune categorie di conti particolarmente protetti”.

Va detto inoltre che l’ordinanza non viene comunicata al debitore prima della sua emissione, per evitare che questi faccia in modo di non far trovare il rapporto bancario.

Si legge su Italia Oggi:

“Per garantire l‘effetto sorpresa dell’ordinanza di sequestro conservativo e assicurare che questa sia uno strumento utile, il debitore non ne viene informato prima della sua emissione. Inoltre, il creditore che non dispone delle informazioni sul conto bancario del debitore può, in determinate condizioni, richiedere all’autorità giudiziaria di ottenere le informazioni sul conto dalle autorità preposte nello stato membro dell’esecuzione”

Restano escluse dal sequestro preventivo le somme necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia.
Il debitore, infine, avrà la possibilità di presentare ricorso per chiedere il risarcimento di eventuali danni provocati dall’ordinanza di sequestro.