La risoluzione n.91/E del 12 luglio scorso contribuisce a chiarire l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate in merito alla esatta imputazione delle provvigioni attive e passive derivanti da un contratto di agenzia. Ai fini dell’individuazione del periodo di imputazione delle suddette, si è fatta una fondamentale distinzione tra il profilo relativo dell’agente, che percepisce quelle provvigioni che concorrono positivamente al reddito, da quello dell’impresa preponente che corrisponde le provvigioni passive , che ovviamente concorrono negativamente al reddito, in considerazione del fatto che , pur afferenti alla tipologia contrattuale agenziale, esse hanno una autonoma rilevanza fiscale. In omaggio alla nuova disciplina del contratto di agenzia introdotta dal decreto legislativo n.65 del 15 febbraio 1999 in attuazione di una specifica direttiva europea, le Entrate hanno riaffermato l’imponibilità delle provvigioni attive nel periodo di imposta in cui preponente e terzo concludono il contratto “procurato” dall’agente : l’ultimazione della prestazione — cioè il momento in cui si considerando rilevanti dal punto di vista fiscale i corrispettivi delle prestazioni di servizi — è fatta coincidere con la data di stipula del contratto tra impresa proponente e terzo contraente. In questo le Entrate fanno specifico riferimento alla precedente risoluzione 91/E per la quale “ …. la verifica del momento di ultimazione della prestazione remunerata dalla provvigione non può prescindere dalla disciplina codicistica che regolamenta il particolare tipo di accordo contrattuale..”. Occorre ricordare, a tal proposito, che prima della menzionata riforma, fino al momento di esecuzione del contratto, l’agente non aveva alcun diritto alla percezione della provvigione, potendo vantare solo una mera aspettativa di credito. Secondo la disciplina codicistica dettata dall’articolo 1748 “…l’agente ha diritto alla provvigione solo per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione. Se l’affare ha avuto esecuzione parziale, la provvigione spetta all’agente in proporzione ella parte eseguita….”.A conferma di ciò, in tale circostanza, l’eventuale cessione del diritto alla percezione della provvigione si poteva configurare solo come cessione di un credito futuro “incerto ed inesigibile”.A seguito della nuova formulazione dello stesso articolo (“….l’agente ha diritto alla provvigione per tutti gli affari conclusi durante il contratto (…) quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento e salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all’agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all’agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico..”) la Cassazione è intervenuta chiarendo che il diritto alla provvigione sorge sin dal momento in cui il preponente e il terzo stipulano il contratto “procurato” dall’agente, essendo irrilevante, ai fini della costituzione del diritto al compenso, il momento di esecuzione del contratto posto in essere tra il preponente e il terzo. Infatti, già al solo verificarsi della stipula del contratto tra preponente e terzo, l’agente vanta un diritto di credito vero e proprio, che, pur non ancora esigibile, può essere oggetto di una eventuale cessione. Ciò comporta, come conseguenza, l’irrilevanza fiscale del momento di esecuzione del contratto. Per quanto attiene invece l’imputazione delle provvigioni passive, nel provvedimento in esame si individua come punto di riferimento il principio di correlazione tra costi e ricavi. In base a tale criterio, quindi, il compenso corrisposto all’agente sarà dedotto dall’impresa proponente nel “…periodo di imposta in cui il ricavo a esso correlato rileva fiscalmente ovvero nel periodo di imposta in cui l’impresa stessa, adempiendo la propria prestazione, assoggetta a tassazione il ricavato a essa correlato…”. Più specificamente, si potrà procedere alla deduzione della provvigione pattuita se la stipula del contratto procurato avviene nello stesso periodo di imposta in cui l’impresa preponente consegna i beni al terzo contraente.Tuttavia, nel momento in cui la consegna avviene nel periodo di imposta successivo, la corretta imputazione delle provvigioni passive dovrà slittare nell’esercizio in cui avverrà detta consegna e non già nell’esercizio di stipula del contratto.