Le misure di sicurezza messe in campo dalle Regioni e dal Governo per contenere la minaccia di ulteriori contagi da coronavirus hanno, com’era prevedibile, recato non pochi disagi a chi aveva fatto programmi di viaggio o organizzato il proprio tempo libero.
L’Unione nazionale consumatori, tuttavia, ha fatto chiarezza sulle conseguenze economiche di eventuali cancellazioni dei servizi e degli eventi che sono stati acquistati in anticipo. In molti casi, e questa è una piccola buona notizia, scatta il diritto di rimborso.
Partite di calcio
Per limitare le opportunità di contagio il governo ha disposto che le partite di calcio vengano disputate a porte chiuse (nelle zone rosse lo stop sarà totale).
Se il biglietto della partita è stato acquistato al di fuori di un abbonamento, il tifoso ha il diritto di richiedere il rimborso del singolo accesso nel caso il match si svolga a porte chiuse. Per il tifoso titolare di abbonamento viene concesso il diritto alla restituzione di una quota della somma versata per l’acquisto dello stesso abbonamento.
Non sarà possibile chiedere alcun risarcimento dei danni, in quanto la decisione di disputare le partite in forma diversa è stata presa dalle autorità, senza alcuna responsabilità delle società.
“Per evitare confusione, è bene ribadire che l’Autorità Antitrust ha avviato, già in data 7 gennaio 2020, nove procedimenti istruttori nei confronti delle società di calcio di serie A Juventus, Inter, Milan, Lazio, Roma, Atalanta, Cagliari Genoa e Udinese, “colpevoli” di non riconoscere nelle loro condizioni generali di contratto (disponibili sui siti internet) il diritto dei consumatori ad ottenere il rimborso di quota parte dell’abbonamento o del singolo titolo di accesso in caso in caso di chiusura dello stadio”, ha precisato l’Unione nazionale consumatori.
Biglietti per concerti, spettacoli teatrali
Anche in questo caso la chiusura forzata dei teatri e degli eventi che prevedono una forte prossimità fra gli spettatori sono stati sospesi dalle autorità. Vige, parimenti, il diritto al rimborso dei biglietti acquistati, o a una parti parte dell’abbonamento.
Voli all’estero
Per quanto riguarda l’acquisto dei biglietti aerei l’Unione Nazionale Consumatori suggerisce di contattare “direttamente la compagnia aerea o l’agenzia viaggi di riferimento.
Laddove è applicabile il Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004, ossia se l’aeroporto di partenza è in un paese membro dell’UE (compresi Norvegia, Islanda e Svizzera) o se l’aeroporto di arrivo è in un paese dell’UE (compresi Norvegia, Islanda e Svizzera) qualora il vettore aereo sia comunitario e non siano già stati erogati i benefici previsti dalla normativa locale, allora, in caso di cancellazione del volo da parte della compagnia, il passeggero ha diritto all’assistenza e ai rimborsi (o riprotezione). Non ha invece diritto alla compensazione pecuniaria, essendo la cancellazione del volo causata da circostanze eccezionali”.
In caso, invece, di rinuncia da parte del passeggero, ossia a fronte di un volo non cancellato, né per decisione del Governo né per iniziativa della compagnia aerea, purtroppo non è previsto un rimborso automatico. Vi è, quindi, la necessità, nel caso la compagnia aerea non accolga la richiesta del consumatore, che deve essere motivata ovviamente dall’emergenza sanitaria, di dover procedere per le vie legali.