Coronavirus, gli impatti fiscali della riduzione della libertà di movimento. Il punto di Ludovici
Causa Coronavirus e conseguente riduzione della libertà di movimento c’è chi, soprattutto nel mondo dei professionisti, si trova bloccato in Italia pur essendo residente altrove.
di Francesca Vercesi
Quali sono gli impatti dal punto di vista fiscale di simili situazioni? «Il rischio è di generare reddito imponibile in Italia se non addirittura acquisire la residenza fiscale. Le norme però, già preesistenti alla pandemia in corso, dovrebbero a questo punto essere interpretate e applicate con un alto grado di flessibilità», commenta Paolo Ludovici, socio fondatore e partner dello studio di consulenza fiscale e legale Ludovici Piccone & Partners.
L’emergenza in corso, in altre parole, sta sollevando questioni relative alle norme fiscali internazionali a livello globale, ovvero che interessano anche i connazionali che si trovano bloccati all’estero. Precisa Ludovici che «se a breve termine le relative incertezze possono causare un conflitto tra i datori di lavoro e i loro dipendenti, a lungo termine potranno dar luogo a un pesante contenzioso fiscale con le autorità».
Inoltre, «se ora il fisco non è interessato a intensificare i controlli, nei prossimi tre-quattro anni, con l’auspicabile ripresa dell’economia, la lotta all’evasione si spera che ritorni ad essere sarà una priorità assoluta», aggiunge il commercialista. In questo contesto, «ci vorrebbe una condivisione comune delle attuali implicazioni fiscali e questa esigenza richiede un attento coordinamento guidato dall’Ocse», conclude.
Dott. Ludovici, con la pandemia in corso quale impatto vede dunque sui principi fiscali internazionali?
Negli ultimi anni si è molto dibattuto sull’adeguatezza dei principi fiscali internazionali alla luce delle sfide poste dalla digitalizzazione dell’economia. La reazione alla pandemia del coronavirus sta creando una grande discontinuità che potrebbe anche mettere alla prova le regole messe in atto per governare uno scenario in cui le persone sono libere di muoversi e di decidere dove lavorare o soggiornare. La patologia del momento consente di applicare le norme in modo diverso rispetto a quanto succederebbe nel contesto in cui le norme stesse sono state emanate.
Se, in seguito a un’ordinanza di Governo, un certo signor X dovesse trovarsi bloccato in Italia, pur avendo la residenza in un altro Paese, sarà considerato residente italiano nel 2020?
Le regole attuali non sembrano fare grandi differenze tra le ragioni che stanno alla base delle situazioni di fatto, ma la loro interpretazione richiede una certa flessibilità alla luce dello straordinario momento che stiamo vivendo.
Certo, da un lato il signor X ha deciso di trasferirsi in Italia quando era libero di trasferirsi altrove, ma dall’altro non è attualmente libero di muoversi. L’intento psicologico del signor X va adeguatamente valutato prima di giungere a una conclusione troppo facile.
C’è il nodo del residente all’estero che, trattenendosi in Italia più di 183 giorni, rischia di essere considerato residente. Se quindi un certo signor X, cinese, producesse reddito mentre è in Italia, questo diventerebbe imponibile come reddito di fonte italiana?
In linea di principio la risposta dovrebbe essere affermativa, anche se la regola dei 183 giorni del trattato applicabile può contribuire a limitare la tassazione italiana, a condizione tuttavia che il signor X non si qualifichi come residente italiano e la sua permanenza lavorativa in Italia non duri più di 183 giorni.
Tuttavia, con un certo grado di flessibilità si potrebbe sostenere che questo periodo di smart working può, in una certa misura, essere assimilato a un periodo di ferie (forzato), durante il quale il dipendente può continuare a lavorare, ma generalmente i giorni non contano per determinare la tassazione del reddito da lavoro dipendente.
Cosa succederebbe se l’attività svolta in Italia dal signor X configurasse una stabile organizzazione in Italia del datore di lavoro cinese?
Pre-coronavirus, si è ampiamente discusso su quanto l’aumento della modalità di lavoro in smart working transfrontaliero potrebbe dare luogo a una proliferazione di stabili organizzazioni in tutto il mondo. Ma nello scenario attuale, si dovrebbe dare il giusto peso all’effettiva volontà del datore di lavoro, che ragionevolmente non intendeva affatto stabilirsi in Italia. La questione è molto significativa, anche perché se si potesse individuare una stabile organizzazione, la regola dei 183 giorni di cui sopra non sarebbe più utile per evitare la tassazione in Italia dei redditi da lavoro dipendente percepiti dal lavoratore smart “forzato”.
Se il signor X fosse un top manager della società cinese, la presenza in Italia per un periodo non breve e lo svolgimento di un’attività lavorativa nel territorio dello Stato configurerebbero una sede di direzione o addirittura la sede di direzione effettiva?
Anche in questo caso, le regole attuali dovrebbero essere applicate con la dovuta flessibilità, tenendo conto dell’effettiva intenzione delle parti coinvolte e delle circostanze eccezionali che ci troviamo ad affrontare.
E le imposte sul reddito “convenzionale”?
I soggetti fiscalmente residenti in Italia sono tassati sul loro reddito globale, compresi i redditi generati dall’attività lavorativa svolta all’estero. Tuttavia, se una persona lavora in modo continuativo ed esclusivo all’estero e rimane fuori dall’Italia per almeno 183 giorni, il reddito imponibile italiano è determinato non solo in base al reddito effettivo percepito, ma anche in base ad alcuni schemi normalmente predisposti per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti dai dipendenti che lavorano al di fuori dell’UE.
Tale reddito orario può essere anche molto inferiore al reddito effettivo.