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Corte Conti: “forti criticità derivati enti locali. Apparati inadeguati”

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ROMA (WSI) – “La Corte dei conti è da anni impegnata sul fronte dei derivati delle Autonomie locali: detto comparto ha ben presto evidenziato profili di criticità piuttosto elevati, considerata sia l’incidenza di tali strumenti sullo stock complessivo del debito sia l’inadeguatezza degli apparati preposti alla loro gestione”. E’ quanto ha detto la Corte dei conti, nel corso della audizione alla Commissione finanze della Camera, precisando che all’inizio del 2015 il valore nozionale dei contratti sottoscritti dagli enti locali, comprese province e regioni, era di poco inferiore ai 25 miliardi.

Alfonso D’Amico, rappresentante della Corte, ha sottolineato, facendo riferimento all’indagine conoscitiva sugli strumenti finanziari derivati che sono stati sottoscritti a copertura del debito pubblico: “I numeri sono grandi perché il debito è grande. Dunque l’Italia si è coperta più di altri, una scelta costosa ma prudente, si è allungata anche la vita media del debito pubblico, un debito più breve è più costoso. Il Tesoro ha sicuramente grande esperienza nella gestione di un grande debito, poi si può sempre rafforzare la struttura ma questo riguarda anche altri enti”.

“Per quanto riguarda il controllo preventivo sui contratti derivati, questo è stato escluso dal Parlamento”.

Sui derivati sul debito pubblico, “oggi esiste un flusso negativo nello swap per interessi, la domanda è quanto sto pagando ogni anno è compensato dalla spesa di interessi risparmiata negli anni precedenti. Per fare questo però bisogna ricostruire il tutto, senza soffermarsi su un singolo contratto derivato, ma sulla gestione complessiva”, ha precisato D’Amico.

In riferimento all’estinzione anticipata di un contratto derivato con Morgan Stanley, che è costata alle casse dello Stato 3,1 miliardi, versati in due rate all’inizio del 2012, la Corte dei Conti si è così espressa: “La ridefinizione del portafoglio con Morgan Stanley è stata condizionata dalla presenza di una clausola contrattuale peculiare e unica nella sua natura”.

La banca americana, ha spiegato la Corte dei Conti, si è avvalsa di fatto di una clausola di chiusura anticipata; la clausola permetteva a Morgan Stanley di estinguere in via anticipata la posizione, in caso di superamento della sua esposizione verso l’Italia, in funzione anche del rating sul debito pubblico del paese.