Una misura di sostegno per i nuclei familiari in difficoltà economica a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Reddito di Emergenza (Rem) è stato introdotto con il Decreto Rilancio. In cosa consiste? Chi può richiederlo? E come?
Reddito di emergenza (REm): in cosa consiste
Il Reddito di Emergenza (REm) è una misura di sostegno economico istituita con il decreto legge n. 34/2020 (articolo 82) in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. L’importo del beneficio economico non può comunque essere superiore a 800 euro mensili, elevabili a 840 euro solo in presenza di disabili gravi o non autosufficienti e nei casi sotto descritti.
Reddito di emergenza (REM): i requisiti
Il REm è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di tutti i seguenti requisiti:
- residenza in Italia al momento della domanda, verificata con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;
- valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio;
- valore del patrimonio mobiliare familiare (con riferimento all’anno 2019) inferiore a 10.000 euro. La soglia del patrimonio mobiliare è accresciuta di 5.000 euro: – per ogni componente successivo al primo (fino a un massimo di 20.000 euro); – in presenza di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE;
- un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.
Il REm non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda:
- titolari di pensione diretta o indiretta (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità);
- titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo.
- percettori di Reddito o Pensione di Cittadinanza.
Reddito di emergenza (REM): come fare domanda
La domanda deve essere presentata all’Inps entro il termine perentorio del 30 giugno 2020, attraverso i seguenti canali:
– online, dal sito www.inps.it, autenticandosi con PIN, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e CIE (Carta di Identità Elettronica);
– tramite i servizi offerti dai Patronati.