Economia

Crac banche: come cambiano rimborsi obbligazionisti

Questa notizia è stata scritta più di un anno fa old news

ROMA (WSI) – Novità in arrivo per gli obbligazionisti subordinati delle quattro banche sull’orlo del crac e salvate dal Governo (Banca Marche, banca Etruria, Cariferrara e CariChieti). Nella nuova versione del decreto come modificato dalla Commissione Finanze del Senato, su cui il Governo ha chiesto e ottenuto la fiducia con 169 sì e 70 contrari, gli obbligazionisti che hanno perso tutto i loro risparmi potranno chiedere e ottenere il rimborso automatico dell’80% dei loro soldi persi.

I requisiti per chiedere l’indennizzo rimangono ancorati al reddito, ossia non superare il tetto di 35mila euro l’anno non più riferiti però al 2015 ma al 2014. Inoltre si terrà conto non del reddito lordo, bensì di quello complessivo ossia tutti i redditi ai fini Irpef, al netto delle deduzioni fiscali a cui si ha diritto, come spese mediche, canoni di locazione, assegni di mantenimento, contributi, donazioni, indennità ed erogazioni liberali.

In alternativa al requisito del reddito complessivo non superiore a 35mila euro nell’ano 2014, potranno chiedere il rimborso automatico gli obbligazionisti il cui patrimonio mobiliare non superi l’importo di 100mila euro. Più tempo per presentare l’istanza di indennizzo: non entro fine novembre 2016, ma entro fine anno, ovvero sei mesi da quando entrerà in vigore la legge di conversione del decreto. Alla richiesta inoltre non andrà allegata la copia della richiesta di pagamento alla banca in liquidazione del credito relativo agli strumenti finanziari.

Tra le altre novità introdotte dalla nuova versione del decreto banche a far discutere è la norma che disciplina il cosiddetto patto marciano, quello in base a cui la banca nel caso di inadempimento dell’imprenditore a cui ha fatto un prestito, entra in possesso dell’immobile posto a garanzia, a meno che non si tratti della prima casa   con l’obbligo di versargli l’eventuale differenza tra importo del credito e valore del bene stimato da un terzo. Nella versione precedente del decreto si leggeva che “qualora il valore del bene sia inferioreial debito residuo, il debitore non dovrà corrispondere nulla al creditore”. Ora invece questa disposizione è cancellata con il risultato che se il bene immobile vale meno del dovuto, il debito non si estingue e anzi l’impresa debitrice dovrà ridare alla banca la differenza.

Inoltre perché ci sia inadempimento e possa scattare il patto marciano aumentano da sei a nove i mesi che dovranno ricorrere dal mancato pagamento della terza rata, anche non consecutiva, di un finanziamento.  Il periodo di inadempimento è elevato da nove a dodici mesi quando poi alla data di scadenza della prima delle rate, anche non mensili, non pagate di cui il debitore abbia già rimborsato il finanziamento ricevuto in misura almeno pari all’85% del debito. Infine nel contratto dovrà essere specificatamente previsto un conto corrente bancario senza spese, intestato al titolare del diritto reale immobiliare, sul quale il creditore deve accreditare l’importo pari alla differenza tra il valore di stima e l’ammontare del debito inadempiuto.