All’abbassamento della soglia entro la quale è consentito l’utilizzo del contante si aggiungerà, sempre a partire da domani, primo luglio, un incentivo fiscale per l’utilizzo dei pagamenti elettronici. I due provvedimenti, com’è noto, sono entrambi finalizzati a incentivare i pagamenti nelle forme tracciabili e quindi non suscettibili di evasione fiscale.
Credito d’imposta su pagamenti, come funziona
Per quanto riguarda l’incentivo ai pagamenti tracciabili, si tratta, nel dettaglio, di un credito d’imposta sul 30% delle commissioni pagate sulle operazioni effettuate tramite pagamenti elettronici (con carte o altri) nei confronti dei consumatori finali; potranno avvalersene gli esercenti attività, arte o professioni i cui ricavi, nel 2019, non abbiano superato la soglia dei 400mila euro.
Per i soggetti che, però, abbiano superato tale importo nel fatturato dell’anno scorso sarà comunque possibile avvalersi del bonus nel 2021 qualora i ricavi si scendano entro i 400mila euro nel corso di quest’anno. In ogni caso, il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione tramite il modello F24.
Come risalire alle commissioni versate
Come risalire all’ammontare delle commissioni pagate? A tale scopo il professionista riceverà, entro il 20 del mese successivo a quello di riferimento, un’email via Pec o sul proprio profilo di home banking; tale comunicazione conterrà tutte le indicazioni sulle commissioni addebitate a fronte di pagamenti tracciabili effettuati da consumatori finali.
Come ha spiegato nel dettaglio la commercialista Rossella Moroni all’agenzia AdnKronos, tale bonus “non concorre, inoltre, alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione ai fini Irap”.
Inoltre, ha proseguito l’esperta, “non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (deducibilità degli interessi passivi) e 109, comma 5 (deducibilità dei componenti negativi), del Tuir, il testo unico imposte sui redditi ed è riconosciuto nel rispetto dei limiti fissati dalle norme europee in materia di aiuti de minimis, ossia massimale di 200mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari, con limite più basso per i produttori agricoli (15mila euro) e per chi opera nel settore della pesca e dell’acquacoltura (30mila euro)”.