Economia

Criptovalute: al via il registro degli operatori, di cosa si tratta

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Sarà operativa entro il 18 maggio la sezione speciale del registro degli operatori in Criptovalute tenuto dall’Organismo agenti e mediatori (Oam), al quale dovranno iscriversi i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di criptovalute e di servizi di portafoglio digitale che operano in Italia. Lo ha annunciato ieri l’Oam in seguito alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del relativo decreto ministeriale.

Arriva il registro degli operatori in criptovalute

Tutti i soggetti, già operativi, anche online, alla data di apertura del registro degli operatori in criptovalute, ed in possesso dei requisiti di legge (art.17-bis, comma 2, del D. Lgs 141/2010), avranno 60 giorni di tempo da tale data per comunicare la propria operatività in Italia e continuare ad esercitare l’attività senza dover attendere la pronuncia dell’Oam sull’iscrizione nel registro. In caso di mancato rispetto del termine sopra richiamato, o di diniego all’iscrizione da parte dell’Organismo, l’eventuale esercizio dell’attività sarà considerato abusivo.

I soggetti non ancora operativi alla data di apertura del registro, invece, dovranno comunicare l’intenzione di operare in Italia, adeguandosi ai requisiti normativi sopra richiamati, e attendere la pronuncia dell’Organismo per poter operare legalmente in Italia.

L’Organismo avrà 15 giorni per verificare la regolarità e completezza della comunicazione e della documentazione allegata e disporre o negare l’iscrizione. Il termine dei 15 giorni potrà essere sospeso una sola volta, al massimo per 10 giorni se l’Oam ritiene la comunicazione incompleta o da integrare.

I dati soggetti all’obbligo di trasmissione

L’Oam dovrà curare la chiarezza, la completezza e l’accessibilità al pubblico dei dati riportati nella sezione speciale del registro degli exchange nella quale saranno tra l’altro annotati: il cognome e il nome del prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale o del prestatore di servizi di portafoglio digitale persona fisica ovvero la denominazione sociale e la sede legale o la sede della stabile organizzazione nel territorio della Repubblica in caso di soggetto diverso da persona fisica; l’indicazione della tipologia di servizio prestato, l’indirizzo dei punti fisici di operatività, compresi gli eventuali sportelli automatici (atm), e/o l’indirizzo web tramite il quale il servizio è svolto.

L’Oam fornirà, su richiesta, ogni informazione e documentazione detenuta alla luce della gestione della Sezione speciale del registro a tutti i soggetti istituzionali impegnati nella lotta all’antiriciclaggio e alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Tra i dati che potranno essere richiesti quelli relativi alle operazioni effettuate dai soggetti iscritti sul territorio della Repubblica italiana: dati identificativi del cliente, dati sintetici relativi all’operatività complessiva di ciascun prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali e prestatore di servizi di portafoglio digitale per singolo cliente.

Riassumendo

Riassumendo quanto detto in precedenza, nella sezione speciale del registro OAM dedicato al settore criptovalute dovranno essere annotate una serie di informazioni, tra cui:

  1. cognome e nome del prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale o del prestatore di servizi di portafoglio digitale persona fisica
  2. La denominazione sociale e la sede legale o la sede della stabile organizzazione nel territorio della Repubblica in caso di soggetto diverso da persona fisica
  3. La tipologia di servizio prestato
  4. Indirizzo dei punti fisici di operatività, compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o l’indirizzo web tramite il quale il servizio è svolto.