Gli italiani amano investire nelle criptovalute. Sono oltre 3,6 milioni i connazionali che difatti dichiarano di possedere attualmente criptovalute o token secondo la ricerca dell’Osservatorio Blockchain &Web3 della School of Management del Politecnico di Milano, realizzata in collaborazione con BVA Dova. Ma come si dichiarano al Fisco le criptovalute? Quali tasse si devono pagare?
Crypto e fisco: cosa scrive l’Agenzia delle entrate
A fare il punto è l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 181 del 2024 ad un’istanza di interpello, in relazione ad un contribuente che detiene criptovalute in una società italiana iscritta nel Registro operatori valute virtuali, istituito presso l’Organismo agenti e mediatori (Oam), che è tenuto a compilare il Quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale, mentre, per quanto riguarda l’imposta sulle cripto-attività, mentre questa non è dovuta se la società ha già versato il Bollo.
Nel documento dell’Amministrazione finanziaria, il legislatore ha espressamente previsto che le cripto-attività devono essere indicate nel Quadro RW del modello Redditi e che tale adempimento ricorre anche per coloro i quali, pur non essendo possessori diretti delle stesse, sono titolari effettivi dell’investimento secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio. L’istante che ha fatto la domanda all’Agenzia, tenuto conto che sui bitcoin la società ha già applicato l’imposta di bollo, ha ben fatto scrive l’Amministrazione finanziaria.
Inoltre, ai fini del Bollo, dal 1° gennaio 2023, in assenza di un intermediario che applichi l’imposta, trova spazio un’imposta sul valore delle cripto-attività detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato. Quest’ultimo tributo si applica nella stessa misura del 2 per mille prevista per l’imposta di bollo, da versare secondo le modalità e i termini delle imposte sui redditi. Nel caso all’attenzione dell’Agenzia delle entrate, il contribuente afferma di detenere cripto-attività presso un ”prestatore di servizi di portafoglio digitale” italiano, iscritto nel registro tenuto dall’Oam, il quale ha applicato l’imposta di bollo: pertanto, l’istante non è tenuto ad applicare l’imposta sul valore delle cripto-attività.
Cessione cripto-attività soggetta a imposta sostitutiva del 26%
Dal 1° gennaio 2023 la cessione delle cripto-attività è soggetta ad un’imposta sostitutiva del 26% sulla differenza tra prezzo o valore di realizzo e costo o valore di acquisto, purché superi la soglia di 2.000 euro l’anno. Se le criptoattività sono in custodia o deposito presso un operatore qualificato, sarà quest’ultimo a prelevare e versare l’imposta. E’ tassato anche lo scambio tra criptoattività purché non avvenga tra criptoattività dello stesso tipo (ad es. tra una tipologia di criptovalute e un’altra), nel quale ultimo caso lo scambio non è da considerare realizzativo.