A partire dall’1 gennaio 2021 le banche dovranno applicare le nuove regole che disciplinano il caso di default di un debitore, previste dal Regolamento europeo relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (articolo 178 del Reg. UE n. 575/2013).
La nuova definizione introduce criteri che risultano, in alcuni casi, più stringenti rispetto a quelli finora previsti.
Default, la nuova definizione
Come spiega Bankitalia, in un documento, la nuova definizione di default prevede che, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori per le banche e gli intermediari finanziari, i debitori siano classificati come deteriorati (default) al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:
a) il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni (in alcuni casi, ad esempio per le amministrazioni pubbliche, 180) nel pagamento di un’obbligazione rilevante;
b) la banca giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione.
La condizione b) è già in vigore e non cambia in alcun modo. Per quanto riguarda la condizione a), un debito scaduto va considerato rilevante quando l’ammontare dell’arretrato supera entrambe le seguenti soglie:
- 100 euro per le esposizioni al dettaglio e 500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio (soglia assoluta);
- l’1% dell’esposizione complessiva verso una controparte (soglia relativa).
Superate entrambe le soglie, prende avvio il conteggio dei 90 (o 180) giorni consecutivi di scaduto, oltre i quali il debitore è classificato in stato di default.
Stop al compenso degli importi scaduti con i margini disponibili
Tra le principali novità si segnala anche come non sia più possibile compensare gli importi scaduti con le linee di credito aperte e non utilizzate (c.d. margini disponibili); a questo fine è necessario che il debitore si attivi, utilizzando il margine disponibile per far fronte al pagamento scaduto.
Bankitalia ammette che la nuova definizione di default “può avere riflessi sulle relazioni creditizie fra gli intermediari e la loro clientela, la cui gestione, come in tutte le situazioni di default, può comportare l’adozione di iniziative per assicurare la regolarizzazione del rapporto creditizio”.
L’istituto precisa però che la nuova definizione di default non introduce un divieto a consentire sconfinamenti e che “non modifica nella sostanza le segnalazioni alla Centrale dei Rischi, utilizzate dagli intermediari nel processo di valutazione del merito di credito della clientela”.
Le precisazioni di Bankitalia seguono la lettera con cui ieri tutte le associazioni di imprese e di banche, tra cui Confindustria e ABI, hanno chiesto alle istituzioni europee “di intervenire urgentemente su alcune norme” pe non rischiare “di compromettere irrimediabilmente le prospettive di recupero dell’economia italiana ed europea”.