L’Ordine dei commercialisti ha chiesto al governo italiano di rivedere alcuni punti della controversa norma sulla “voluntary disclosure” degli evasori all’estero, in particolare sulla successione, la donazione e il trattamento degli immobili all’estero,
“Permangono molti temi ancora aperti rispetto a quelli sollevati dai documenti di studio” dell’Ordine di Milano con la Fondazione Nazionale dei Commercialisti. “Da ciò deriva la richiesta ancora una volta della proroga della scadenza”, dice Alessandro Solidoro commentando il documento esplicativo messo a punto dall’agenzia delle entrate sulla voluntary disclosure, la norma sul riento dei capitali che consente agli italiani che detengono attività all’estero non dichiarate al Fisco, di sanare la loro posizione
A livello generale, la circolare (strutturata a domande/risposte), secondo l’Odcec Milano non risolve alcuni dei temi generali che avevamo evidenziato (o riproposto) con il secondo documento di studio predisposto.
Nello specifico, si legge in un comunicato, “non appare soddisfacente la soluzione proposta per il trattamento degli immobili, per i quali di fatto (e ad eccezione dei Paesi che scambiano informazioni) viene prospettata come unica soluzione quella del rimpatrio giuridico? per godere della riduzione delle sanzioni e degli altri benefici della voluntary disclosure. C’è invece una interessante ‘apertura’ per coloro i quali – per motivi oggettivi e documentabili – non sono in grado di presentare la documentazione in tempo utile: sarebbe tuttavia stato preferibile garantire a tutti (indipendentemente dalla oggettiva impossibilità documentata) tale opzione”.
Vi è da ultimo una timida apertura sulla possibilità di sanzioni ridotte anche per imposte di successione o donazione (che sono al di fuori della voluntary disclosure). Secondo l’Odcec Milano sarebbe stato più opportuno se, anziché lasciare la valutazione di riduzione sanzioni per tali imposte a ogni singolo ufficio, si fosse stabilito il principio generale per cui in caso di evidenziazione di tale violazione (magari con una quantificazione dell’imposta evasa a suo tempo). Questo avrebbe permesso agli uffici di applicare la riduzione delle sanzioni riportata nella circolare, evitando cosi una pericolosa disomogeneità di quantificazione.
Secondo l’Odcec Milano, per quanto attiene alle imposte di donazione e successione che non sono ricomprese nella voluntary disclosure, sarebbe auspicabile che venisse riconosciuto automaticamente il beneficio di sanzioni ridotte, qualora il contribuente indichi nella relazione accompagnatoria alla procedura tali violazioni, descrivendo anche l’operazione o le operazioni effettuate. Ciò consentirebbe all’Agenzia di ricostruire quanto accaduto e risulterebbe altresì rispetto del principio-cardine di “completezza” richiesto per l’accesso alla collaborazione volontaria.
(DaC)