Economia

Dopo il Giappone anche l’UE riconosce criptovalute

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Anche se non vengono mai espressamente citate le monete crittografiche come il Bitcoin, con l’entrata in vigore della nuova direttiva Ue a fine mese, l’Europa unita riconoscerà ufficialmente le divise digitali, le quali sono da considerare come un’alternativa alla valuta fiat emessa dalle autorità.

La direttiva 2018/843 di Consiglio e Parlamento europeo ha una valenza storica e implica che entro il 2020 gli Stati membri dell’Unione Europea dovranno introdurre obbligatoriamente lo status nel loro ordinamento giuridico. Prima del 10 gennaio di quell’anno la direttiva dovrà infatti essere recepita a livello di singole nazioni.

Con l’atto legislativo l’UE dà una definizione precisa delle criptovalute, che vengono considerate “una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente”.

Al punto 10 delle considerazioni introduttive fatte nella direttiva, si dice che la divisa crittografica non va confusa con la moneta elettronica (…), con il valore monetario utilizzato per eseguire operazioni di pagamento di (…), né con le valute di gioco che possono essere utilizzate esclusivamente all’interno di un determinato ambiente di gioco”.

“Sebbene le valute virtuali possano essere spesso utilizzate come mezzo di pagamento, potrebbero essere usate anche per altri scopi e avere impiego più ampio, ad esempio come mezzo di scambio, di investimento, come prodotti di riserva di valore o essere utilizzate in casinò online. L’obiettivo della presente direttiva è coprire tutti i possibili usi delle valute virtuali“.

Il problema dello pseudo anonimato delle criptovalute

L’UE fa una distinzione fra le valute locali, note anche come monete complementari, che sono utilizzate in ambiti molto ristretti, quali una città o una regione, e tra un numero limitato di utenti, e le valute virtuali, che secondo le autorità non dovrebbero essere considerate la stessa cosa.

L’Unione Europea esprime una certa preoccupazione per l’uso a fini criminali che può essere fatto delle criptovalute. Al punto precedente (9), si sottolinea infatti che l’anonimato delle valute virtuali (che in realtà è solo un pseudo anonimato per la maggior parte delle criptovalute), “ne consente il potenziale uso improprio per scopi criminali“.

“L’inclusione dei prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute reali e dei prestatori di servizi di portafoglio digitale non risolve completamente il problema dell’anonimato delle operazioni in valuta virtuale: infatti, poiché gli utenti possono effettuare operazioni anche senza ricorrere a tali prestatori, gran parte dell’ambiente delle valute virtuali rimarrà caratterizzato dall’anonimato. Per contrastare i rischi legati all’anonimato, le unità nazionali di informazione finanziaria (FIU) dovrebbero poter ottenere informazioni che consentano loro di associare gli indirizzi della valuta virtuale all’identità del proprietario di tale valuta. Occorre inoltre esaminare ulteriormente la possibilità di consentire agli utenti di presentare, su base volontaria, un’autodichiarazione alle autorità designate”.

Proprio per evitare casi di illecito, l’UE introduce formalmente la figura del prestatore di servizi di portafoglio digitale (wallet), il quale è definito un “soggetto che fornisce servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali”.

“I prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso legale (vale a dire le monete e le banconote considerate a corso legale e la moneta elettronica di un paese, accettate quale mezzo di scambio nel paese emittente) e i prestatori di servizi di portafoglio digitale non sono soggetti all’obbligo dell’Unione di individuare le attività sospette”.

Per questa ragione, dice sempre la direttiva, “i gruppi terroristici possono essere in grado di trasferire denaro verso il sistema finanziario dell’Unione o all’interno delle reti delle valute virtuali dissimulando i trasferimenti o beneficiando di un certo livello di anonimato su queste piattaforme”.

“È pertanto di fondamentale importanza ampliare l’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2015/849 in modo da includere i prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali e i prestatori di servizi di portafoglio digitale. Ai fini dell’antiriciclaggio e del contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT), le autorità competenti dovrebbero essere in grado di monitorare, attraverso i soggetti obbligati, l’uso delle valute virtuali. Tale monitoraggio consentirebbe un approccio equilibrato e proporzionale, salvaguardando i progressi tecnici e l’elevato livello di trasparenza raggiunto in materia di finanziamenti alternativi e imprenditorialità sociale”.