(9Colonne) – Roma, 5 ott – “Il ministero dell’Ambiente sostiene ogni fonte di energia pulita e rinnovabile fra cui senza dubbio anche l’eolico e, nell’ottica di rendere questa fonte anche meno impattante favorendone il suo migliore e più corretto utilizzo, ha predisposto norme che permettano di superare gli ostacoli che l’eolico ha incontrato nel nostro Paese. Quanto previsto dal Decreto ministeriale Rete Natura 2000 va dunque letto in quest’ottica”. Lo ha dichiarato il portavoce del ministro dell’Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio rispondendo alle critiche avanzate da Legambiente e Greenpeace. Le due associazioni avevano scritto una lettera al ministro per chiedere di fermare “due decreti proposti dal ministero dell’Ambiente che ostacolano l’energia del vento”. I due provvedimenti finiti nel mirino sono il decreto legge 16 agosto 2006, n. 251, in materia di conservazione della fauna selvatica che vieta la realizzazione di impianti nelle zone a protezione speciale e il decreto legislativo approvato il 12 settembre 2007 che istituisce la Valutazione di impatto ambientale nazionale (Via) per gli impianti eolici di potenza superiore ai 20 MW. “Ricordiamo – è la replica del ministero sul primo decreto – che nessuna particolare limitazione è stata prevista per i quasi 3000 Sic (Siti di importanza comunitaria) che sono la netta maggioranza delle aree che compongono la Rete natura nel territorio italiano. Il decreto stabilisce criteri minimi di tutela esclusivamente nelle Zps – afferma il portavoce di Pecoraro Scanio – che sono meno di 600 specificatamente istituite per la tutela dell’avifauna in particolare la più a rischio come i rapaci, cogliendo anche una forte richiesta giunta dalla quasi totalità delle Regioni italiane. Il sostegno all’eolico è per altro confermato dalla possibilità, che rimane intatta, di realizzare anche in queste aree impianti di microeolico”. “Per quanto riguarda la Valutazione d’impatto ambientale nazionale – spiega il ministro a proposito del secondo provvedimento – è bene ricordare che essa si applicherà esclusivamente agli impianti eolici con potenza superiore ai 20 MW (corrispondenti, ad esempio, a campi eolici di non meno di 15 pali alti circa 100 metri cadauno) e dunque a strutture che richiedono una valutazione in sede tecnica. Tale norma – conclude il portavoce di Pecoraro Scanio – risponde anche ad una specifica richiesta del ministero per i Beni e le Attività Culturali che ha ritenuto necessaria, per impianti di tale potenza, una valutazione a livello statale per la salvaguardia dei beni tutelati”.