È giusto e certamente siamo tutti d’accordo a commissariare un Comune per infiltrazioni criminali, quando ci sono fondati sospetti che la Giunta chiuda un occhio sulle certificazioni antimafia delle aziende riconducibili ai clan in settori strategici per l’attività dell’ente, come raccolta dei rifiuti, lotta agli abusi edilizi e licenze commerciali.
Trattasi di un provvedimento di natura amministrativa – ex art.143 del D.lgs 267/2000 – disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli interni ed avviato dal Prefetto sul territorio.
Salvo casi eclatanti, normalmente si arriva allo scioglimento al termine di un’attività istruttoria, di verifica dell’attività amministrativa svolta attraverso un lavoro a termine svolto da un’apposita Commissione nominata dall’autorità prefettizia.
Quando si arriva a questo punto, significa che la gestione della vita amministrativa dell’Ente locale è compromessa, o per collusioni evidenti con la criminalità organizzata o comune sul territorio, oppure trattasi di gestione opaca. In genere si tratta di rapporti poco trasparenti con imprese locali, risultate affiliate o contigue a fenomeni di malaffare.
Autorizzazioni o concessioni chiacchierate, appalti al massimo ribasso, imprenditori “invitati” a non partecipare a gare pubbliche, opere pubbliche realizzate con materiali scadenti ovvero, interessi pubblici poco o scarsamente tutelati.
Insomma, aziende che non hanno le carte in regola per collaborare con la Pubblica amministrazione e che invece detengono un forte potere di condizionamento nelle scelte amministrative del Comune.
Di solito, ad una verifica ex post si rileva che la Giunta non ha il coraggio o la forza di opporsi agli abusi edilizi riconducibili alle “famiglie” locali, profilandosi in qualche caso anche un possibile sostegno elettorale da parte della malavita ai vertici dell’amministrazione locale.
La giurisprudenza amministrativa conferma la legittimità dello scioglimento del Consiglio del Comune quando gli organi dell’ente, pur non concorrendo volontariamente, subiscano l’infiltrazione mafiosa senza opporsi. Legittimo, dunque, affidare la gestione a una commissione straordinaria se, come prevede il Tuel, risulta contaminato il procedimento di formazione della volontà di organi elettivi e amministrativi, con il rischio di compromettere il buon andamento della pubblica amministrazione.
Nella valutazione delle operazioni sono tenute in particolare considerazione le attività che presentano maggiori rischi di riciclaggio in relazione alla movimentazione di elevati flussi finanziari e a un uso elevato di contante, nonché i settori economici interessati dall’erogazione di fondi pubblici, anche di fonte comunitaria, e quelli relativi ad appalti, sanità, produzione di energie rinnovabili, raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Il Decreto del Ministro degli Interni del 25 settembre 201 5 (1), detta le istruzioni per gli Enti locali sulle metodologie di gestione e gli alert da porre in essere al fine di individuare possibili rischi di riciclaggio o malaffare nella gestione della cosa pubblica. Più precisamente, gli enti locali con popolazione inferiore a 15 mila abitanti possono individuare un “gestore comune” ai fini dell’adempimento dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (ex comma 6 dell’art.6). Il ripetuto articolo 6 del Decreto, fissa le”Procedure organizzative interne dell’ente” per come segue.
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“Gli operatori adottano, in base alla propria autonomia organizzativa, procedure interne di valutazione idonee a garantire l’efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell’effettuazione della segnalazione stessa e l’omogeneità dei comportamenti.
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Le procedure interne sono modulate tenendo conto della specificità dell’attività svolta e delle dimensioni organizzative e operative.
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Le procedure interne specificano le modalità con le quali gli addetti agli uffici della pubblica amministrazione trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette a un soggetto denominato “gestore”.
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Il “gestore” di cui al comma precedente coincide con la persona che gli operatori individuano, con provvedimento formalizzato, quale soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF.
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La persona individuata come gestore può coincidere con il responsabile della prevenzione della corruzione previsto dall’art. 1, comma 7, della legge 190/2012. Nel caso in cui tali soggetti non coincidano, gli operatori prevedono adeguati meccanismi di coordinamento tra i medesimi”.
Per concludere, se io fossi un amministratore pubblico, mi preoccuperei di assicurare una idonea formazione di tutto il personale per facilitare la conoscenza di possibili condotte illecite o atipiche, che possano danneggiare la reputazione dell’Ente.
Tali alert vanno dalla reticenza a fornire informazioni da parte del soggetto cui il rapporto è riferito alla residenza in Paesi a rischio, da collegamenti – diretti o indiretti – con soggetti criminali a prestanomi di aziende allocate in Paesi a rischio o non collaborativi, o con personaggi “politicamente esposti”, per effetto di importanti cariche pubbliche rivestite da familiari o conviventi.
L’Allegato al citato decreto ministeriale, fornisce utili spunti di riflessione su quelli che sono gli indici di anomalia riferibili al profilo soggettivo dei vari interlocutori della Pubblica amministrazione – persone fisiche e/o giuridiche. Un’ampia casistica viene inoltre riservata all’evasione fiscale, con particolare riguardo al mondo delle frodi, a cominciare dalla Fatture per operazioni inesistenti, alla modalità di esecuzione di truffe alla pubblica amministrazione, alle attività di copertura etc.
Da ultimo, una particolare attenzione la porrei nello stilare una sorta di elenco di “aziende affidabili”, per onorabilità degli amministratori e/o assenza di pregiudizi penali o amministrativi, continuamente aggiornato che, in aggiunta alla Certificazione antimafia, chiederei l’ausilio della Prefettura, dell’Agenzia delle entrate e dell’INPS.
Come si dice: quattro occhi vedono meglio che due, con l’auspicio che qualcuno veda meglio di altri!
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(1) http://www.giovannifalcone.it/6790/pubblica_amministrazione___obblighi_antiriciclaggio__sforzo_comune_per_il_contrasto_al_crimine_.html