Economia

Equitalia: scaduta rottamazione, ma per debitori c’è un’altra chance

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ROMA (WSI) – Oggi, venerdì 21 aprile, è l’ultimo giorno utile per aderire alla rottamazione Equitalia, ossia la definizione agevolata delle cartelle esattoriali che permette di mettersi in regola pagando le imposte non versate senza sanzioni e interessi di mora. Ma esiste anche un’altra soluzione per estinguere i debiti pendenti con il Fisco, finora poco utilizzata.

Rottamazione Equitalia: come funziona

La rottamazione riguarda tutte le cartelle di Equitalia emesse tra il 1 gennaio del 2000 e il 31 dicembre 2016 e permette di estinguere i debiti iscritti a ruolo pagando solo capitale e interessi, aggio, spese per le procedure esecutive e per la notifica e non sanzioni tributarie per il mancato pagamento e i relativi interessi di mora. Per presentare la domanda di adesione basta andare sul sito di Equitalia e accedere nell’area Definizione agevolata con le credenziali di accesso a Spid, il Pin dell’Inps, o le password di Entratel o Fisconline, i servizi dell’Agenzia delle Entrate.

Una volta presentata la domanda, si deve attendere il 15 giugno quando Equitalia comunicherà l’importo esatto da pagare insieme alle scadenze e allegherà anche i bollettini di pagamento per chi non avesse indicato come modalità di pagamento l’addebito sul proprio conto corrente.

Il Concordato dei piccoli: cos’è

Ma per chi avesse debiti pendenti con il Fisco la rottamazione Equitalia non è l’unica strada. C’è una legge infatti che risale al 2012 ed è poco conosciuta e come tale poco utilizzata e a differenza della definizione agevolata non ha scadenza. Parliamo della legge sul sovraindebitamento, anche conosciuta come Concordato dei piccoli, la legge n. 3 del 2012 approvata in un momento in cui la cronaca nera quasi ogni giorno dava notizia di suicidi di imprenditori sopraffatti dai debiti.

Come funziona il concordato dei piccoli? Tutti i debitori, partite Iva, piccoli artigiani, disoccupati, start up e imprenditori agricoli che non riescono a pagare possono fruire non solo del taglio del debito in base alle proprie disponibilità economiche ma anche ad una maggiore dilazione delle rate in base alle proprie esigenze.  Il consumatore presenta un piano al tribunale che prevede la proposta di abbattere e rateizzare i debiti e deve essere approvato mediante omologa del giudice (entro sei mesi dal deposito del piano) se il debitore è ritenuto meritevole dello sconto.

A questa procedura se ne affiancano altre due: un accordo presentato da enti e imprese non fallibili richiede che sia accettato dal giudice e dai creditori che rappresentano il 60% dei propri debiti oppure la liquidazione con cui invece il debitore mette a disposizione il suo patrimonio che viene venduto da un liquidatore nominato dal tribunale, con i soldi guadagnati si ripagano i debiti.

A vagliare la soluzione migliore  è un professionista (avvocato, commercialista, notaio) nominato dal presidente del tribunale o dall’Organismo di composizione delle crisi (Occ). La procedura finora è stata poco utilizzata e nel 2016, secondo i dati forniti dal ministero della Giustizia e rivelati dall’Adnkronos,  sono state concluse 152 procedure, in particolare 56 casi di proposta di accordo (37%),  82 di piano del consumatore (54%) e 11 casi di liquidazione del patrimonio (7%).