Più volte abbiamo parlato dell’argomento, anche se resta per antonomasia, da sempre, il “problema dei problemi”.
Fino al marzo duemila, nella vigenza della vecchia disciplina di cui alla legge n.516/82, meglio conosciuta come “manette agli evasori”, l’evasione fiscale nel nostro ordinamento giuridica era praticamente tollerata o, per meglio dire, non era neanche punita laddove, qualunque fosse stata la soglia economica di “sottrazione di imponibile” alla tassazione, partendo da una base di cinquanta milioni delle vecchie lire, si era sanzionati con una mera contravvenzione: arresto o ammenda.
A marzo del duemila si decise di considerare “delitto” da punire con reclusione e multa un danno erariale rilevante, a partire da duecento milioni di lire su base annua[1]. Si cominciò per la prima volta a parlare di danno erariale, di effettiva imposta evasa e non più, come in passato di imponibile sottratto alla tassazione.
E’ da questa data, pertanto che l’evasione fiscale, nel momento in cui assume i connotati di una condotta delittuosa, ovvero superando la soglia indicata negli articoli 4 e 5 – rispettivamente riferibili alla Dichiarazione infedele per €.150 mila[2] e alla Omessa dichiarazione per €.50 mila – dell’intervenuto decreto legislativo si cominciò a parlare di evasione fiscale quale “reato presupposto al Riciclaggio di denaro sporco”.
Con riferimento alla “Infedele dichiarazione”, per determinare un danno erariale di siffatta entità, cioè di 150 mila euro su base annua, bisogna accantonare risorse extracontabili per almeno 400 mila euro, utilizzando conti personali intestati allo stesso imprenditore ovvero alla di lui moglie, casalinga, della suocera ottantenne, dei figli o dell’amante o comunque di una persona di fiducia.
Non superando le soglie di danno erariale appena citate, ci troviamo in presenza di violazioni di carattere amministrativo e quindi, mai potranno essere considerate condotte di interesse ai fini della “collaborazione attiva” da parte di Intermediari finanziari o Professionisti – legali o contabili – tenuti agli obblighi antiriciclaggio.
L’intermediario o il professionista tenuti agli obblighi ed adempimenti in materia di lotta al riciclaggio di denaro sporco e finanziamento al terrorismo, non sono preposti a contrastare l’evasione fiscale quale che sia – operazione questa riservata all’Amministrazione finanziaria, Guardia di finanza – bensì al “Riciclaggio da evasione fiscale” che, come ho cercato di argomentare dianzi, è una cosa completamente diversa.
Per meglio esprimere il concetto, voglio fare qualche esempio:
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[1] DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74
Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205 – (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 76 del 31 marzo 2000)
[2] La parola<<cinquantamila>> è stata così sostituita dall’attuale:<<centocinquantamila>>, dall’articolo 4, comma 1, lett.a) del D.l.vo 24 settembre 2015, n.158