Il FACTA, Foreign Account Tax Compliance Act, è una normativa Usa che ha come finalità il contrasto dell’evasione fiscale realizzata da cittadini e residenti statunitensi mediante conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie italiane e da residenti italiani mediante conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie statunitensi.
Il FACTA si basa sullo scambio automatico di informazioni finanziarie e gli intermediari finanziari hanno l’obbligo di identificare i titolari dei conti detenuti in Italia da cittadini e residenti negli Stati Uniti e a segnalarne determinate informazioni all’Agenzia delle Entrate, che le trasmetterà a sua volta all’Autorità fiscale Usa (Irs).
L’Italia ha ratificato l’accordo e dal 2015 banche e altri operatori finanziari abilitati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, con l’uso di un apposito modulo, i rapporti bancari che un cittadino americano ha con loro. Poi spetta sempre all’Agenzia delle Entrate inoltrare le informazioni all’Irs.
In particolare, in relazione a ogni conto statunitense, oggetto di comunicazione sono:
- il nome ovvero la denominazione sociale o ragione sociale, l’indirizzo e il codice fiscale statunitense di ciascuna persona statunitense specificata titolare del conto
- il numero di conto o, se assente, altra sequenza identificativa del rapporto di conto
- la denominazione, il codice fiscale e il codice identificativo della Rifi
- il saldo o il valore del conto.
Cosa devono fare banche e operatori finanziari
Viceversa, allo stesso modo sempre in modalità automatica, operatori finanziari e banche Usa dovranno inviare alle Entrate i dati relativi ai propri correntisti residenti in altri Paesi.
Il termine entro cui gli operatori finanziari interessati dall’accordo Fatca dovranno inviare le informazioni sui conti finanziari statunitensi concernenti l’anno precedente è il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.Il canale telematico individuato dall’Agenzia delle Entrate per trasmettere i file da parte dei soggetti obbligati è l’infrastruttura informatica S.I.D. (Sistema di Interscambio Dati), secondo le modalità indicate dalla stessa Agenzia nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 marzo 2013, prot. n. 37561 intitolato “Modalità per la comunicazione integrativa annuale all’archivio dei rapporti finanziari”.
In suddetto provvedimento si legge che gli operatori finanziari comunicano i dati utilizzando in modalità informatizzata la nuova infrastruttura SID, attraverso una piattaforma di file transfer protocol (FTP) opportunamente configurata. Nel solo caso di trasmissione di file inferiori a 20 MB in formato compresso, è possibile l’utilizzo, sempre in modalità automatizzata, del servizio di Posta Elettronica Certificata.
Ogni singolo operatore finanziario, per utilizzare il SID deve necessariamente avviare la procedura di registrazione secondo le modalità descritte sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Per richiedere la registrazione al SID è necessario che i singoli operatori finanziari siano preventivamente registrati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).