Niente più regime di favore dal 1° ottobre 2022 per i contribuenti forfettari che emettono fattura elettronica. A partire da questa data infatti il mancato rispetto delle tempistiche previste dall’art. 21 del decreto Iva per l’emissione della fattura comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati. Laddove la violazione commessa sia irrilevante ai fini della determinazione del reddito, si applica una semplice sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.
Forfettari e fattura elettronica: le novità
Le partite Iva in regime forfettario devono emettere le fatture relative alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022. E’ stato il DL 36 del 2022 a estendere l’obbligo di fatturazione elettronica anche ai contribuenti forfettari che nel 2021 hanno conseguito compensi/ricavi (ragguagliati ad anno) superiori a 25 mila euro. Il nuovo obbligo decorre con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021.agenzia
A livello generale, si prevede che l’emissione della fattura deve avvenire entro il dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’operazione che coincide con la consegna o spedizione del bene o con l’incasso del corrispettivo nel caso l’operazione consista in una prestazione di servizi.
Come ricorda Il Sole 24 Ore, tuttavia, al fine di consentire ai contribuenti di implementare il nuovo adempimento e tenuto conto delle possibili iniziali difficoltà, lo stesso articolo 18 prevede una moratoria sulle sanzioni.
Così, in riferimento alle operazioni effettuate nel terzo trimestre 2022, dunque, le scadenze da rispettare sono per le operazioni effettuate nel mese di luglio, il termine ultimo per l’emissione senza incorrere in sanzioni è il prossimo 31 agosto. Per le operazioni effettuate nel mese di agosto, il termine ultimo per l’emissione invece sarà il 30 settembre. Infine per quelle del mese di settembre c’è tempo fino al 31 ottobre.
Cosa succede da oggi
Per le operazioni a decorrere dal 1° ottobre 2022, invece, non sarà più prevista la moratoria e quindi per l’emissione della fattura elettronica si dovrà rispettare il termine dei 12 giorni, pena l’applicazione delle sanzioni.
La mancata emissione delle fatture nei termini prima indicati comporta l’applicazione della sanzione amministrativa compresa tra il 5 e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati.
Si applica la sanzione amministrativa da 250 euro a 2 mila euro invece quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito. Infine si applica l’istituto del ravvedimento operoso, che prevede la possibilità di ridurre la sanzione in funzione del tempo con cui la violazione viene sanata così ad esempio, per la correzione della violazione entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione si applicherebbe in misura pari a 1/9 del minimo.
Quando emettere fattura: occhio ai tempi
E’ l’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 che individua le tempistiche entro cui emettere le fatture:
- Entro 12 giorni per le operazioni domestiche (cessioni di beni/prestazioni di servizi): i giorni si calcolano dalla data di effettuazione dell’operazione, data che per le cessioni di beni mobili si identifica con la consegna o spedizione del bene e per le prestazioni di servizi con la data di pagamento del corrispettivo dovuto. Per le cessioni di beni è possibile avvalersi della fattura differita, con emissione entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, ma solo in presenza di idoneo documento di trasporto;
- Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazioni (data che coincide con quella di consegna o spedizione dei beni) per le cessioni intra-Ue di beni;
- entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, data che coincide con quella di ultimazione delle stesse per le prestazioni di servizi generici resi nei confronti di soggetti passivi Ue ed extra-Ue;
- entro 12 giorni da quello di effettuazione dell’operazione, data che coincide con quella del pagamento del corrispettivo dovuto per le prestazioni di servizi diverse da quelle generiche.