Più tempo per pagare gli avvisi bonari. Un emendamento del decreto Taglia prezzi (DL 21/2022) approvato nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 maggio 2022, dalle commissioni Finanze e Industria del Senato, introduce una grossa novità per i contribuenti con debiti pendenti con il Fisco prevedendo che per un periodo limitato, cambieranno i termini per pagare gli avvisi bonari che passeranno da 30 a 60 giorni.
Ma non per sempre. In particolare l’emendamento prevede che, A seguito di un, è stabilito che, per il periodo compreso tra l’entrata in vigore della legge di conversione del Dl 21/2022 Taglia-prezzi e il 31 agosto 2022, il termine per pagare gli avvisi bonari è stabilito in 60 giorni.
Il riferimento è l’articolo 2 comma 2, del Dlgs 462/1997 che dispone la materia di riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici.
Avviso bonario: cos’è
Gli avvisi bonari (o anche comunicazioni di irregolarità) sono emessi dall’Agenzia delle Entrate verso i contribuenti a seguito di controlli sulle dichiarazioni fiscali, sulla base dei dati dichiarati dal contribuente o, comunque, in possesso dell’Agenzia delle Entrate (c.d. controllo automatico).
La stessa comunicazione può derivare da controlli finalizzati a verificare la correttezza dei dati indicati nelle dichiarazioni e dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti. Controlli effettuati attraverso un riscontro con la documentazione richiesta al contribuente oppure incrociando i dati presenti nelle dichiarazioni presentate anche da altri soggetti o trasmessi per legge all’Agenzia (c.d. “controllo formale“).
In sostanza l’avviso bonario è’ una comunicazione con la quale l’ Agenzia delle Entrate informa il contribuente del controllo effettuato sulla sua dichiarazione dei redditi, evidenziando eventuali imposte e contributi che non risultano pagati. Si tratta di una semplice comunicazione, della quale il soggetto interessato può richiedere l’ annullamento o la rettifica , qualora ritenga infondata la richiesta, come ad esempio errori che possono configurarsi nell’ indicazione dell’ anno d’ imposta o del codice del tributo, determinando in realtà una richiesta di imposte regolarmente versate. In tal caso il contribuente avrà trenta giorni di tempo per recarsi presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, e produrre la documentazione (ad esempio, le ricevute di pagamento) attestante la correttezza della propria dichiarazione. In caso di imposte effettivamente dovute, potrà regolarizzare la propria posizione pagando quanto richiestogli.
La disciplina attuale e cosa cambia con il DL Taglia Prezzi
In base alla normativa attuale, una volta ricevuto l’avviso bonario, il contribuente può alternativamente versare l’importo richiesto e lo deve fare entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso stesso.. In questo caso, l’ammontare delle sanzioni dovute è ridotto ad un terzo, di norma, la sanzione del 30% si riduce al 10%, e gli interessi del 3,5% annuo sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione di irregolarità. Il mancato pagamento della prima rata delle somme dovute a seguito dei controlli automatici, entro il termine stabilito, dal ricevimento della comunicazione, o anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l’importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo
Altrimenti , può fornire, sempre entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso, eventuali informazioni e documenti di cui l’amministrazione non è in possesso.
Con l’emendamento approvato al Decreto Taglia Prezzi si prevede ora che l’’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se si pagano le somme dovute con il modello F24, entro 30 giorni o 60 giorni per il periodo compreso tra l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 21/2022 e il 31 agosto 2022, dal ricevimento della comunicazione, o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente.