La norma sulla flat tax ha introdotto nel Testo unico delle imposte sui redditi l’articolo 24-bis, con il quale si prevede un regime di imposizione sostitutiva opzionale per le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. Lo scopo della nuova norma è quello di attirare investimenti e capitali esteri di persone fisiche facoltose.
Il comma 8 dell’articolo stabilisce che con decreto del ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il ministro dell’Interno, saranno “individuate forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno applicabili a chi trasferisce la propria residenza fiscale in Italia ai sensi dell’articolo 24-bis”.
Con la flat tax si cerca quindi di attrarre in Italia i super ricchi, i cosiddetti “high net worth individuals“. Come spiega l’avvocato Fabio Ciani, interpellato da Wall Street Italia, il soggetto non deve essere stato residente in Italia negli ultimi 9 anni. Poiché – ai sensi dell’art. 2, co. 2, Tuir – la residenza fiscale richiede l’iscrizione del soggetto nell’anagrafe della popolazione italiane per almeno 183 giorni dell’anno solare, chi intendesse fruire dell’agevolazione ha tempo fino a giugno per decidersi, come sottolinea sempre il legale.
“Occorrerà, anche se la norma non lo precisa, analizzare i requisiti richiesti dalle convenzioni contro le doppie imposizioni siglate dall’Italia con altri Stati esteri, le quali potrebbero richiedere l’abitazione permanente e la fissazione del centro degli interessi vitali in Italia. In alcuni casi, come la Germania, la residenza fiscale non vale per l’intero periodo d’imposta (anno solare) ma viene frazionato sulla base della residenza”, scrive in una email inviata a Wall Street Italia l’avvocato tributarista in Italia.
L’adesione al regime di favore della flat tax è caratterizzato per l’imposizione dei redditi prodotti all’estero (individuati dall’art. 23 e 165, co. 2, Tuir), tranne alcune eccezioni (es. capital gain derivante dalla cessione, nei primi cinque anni di validità dell’opzione, di partecipazioni qualificate), con un’imposta fissa (sostitutiva dell’IRPEF) di 100.000 euro per ciascun periodo d’imposta, a prescindere dall’entità dei redditi esteri dichiarati. Il medesimo beneficio è estensibile anche ai familiari del soggetto che esercita l’opzione.
Detti soggetti non devono compilare il quadro RW (sul monitoraggio fiscale) e sono esentati dal pagamento Ivie e Ivafe. Per godere dei benefici, è richiesto che la persona fisica, prima dell’esercizio dell’opzione (che ha una durata massima di 15 anni), abbia ottenuta una risposta favorevole a specifica istanza di interpello “probatorio” (al fine di provare “la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l’adozione di specifici regimi fiscali”), presentata all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 11, co. 1, lett. b), L. 212/2000.
Flat tax: un esempio di come funziona
L’interpello va presentato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia, mentre l’opzione, che va seguito alla risposta favorevole, è efficace a decorrere dal periodo d’imposta in cui è trasferita in Italia la residenza fiscale.
Chi intende fruire del regime deve trasferire la residenza in Italia per tempo (scadenza: giugno 2017). Inoltre, deve presentare l’istanza di interpello entro il 30 settembre 2018 (ma, considerato che possono volerci 120 giorni per l’ottenimento della risposta, è consigliabile presentarla entro maggio 2018). All’esito favorevole presenta opzione per il regime agevolato che opera già dal 2017 (e i redditi esteri e la relativa imposta sostitutiva verranno indicati in Unico 2018 per i redditi 2017, da presentare entro il 30 settembre 2018).
Il regime opzionale di vantaggio descritto evoca regimi esteri già noti, quali ad esempio quello di resident non domiciled vigente in UK, Malta, Portogallo, Jamaica (tali regimi assoggettano a tassazione solo il reddito di fonte interna mentre quello di fonte estera nella misura in cui esso viene trasferito nello Stato, il cosiddetto remittance). Il regime, spiega Ciani, “di fatto è una deroga alla regola della tassazione su base mondiale (la cosiddetta world wide taxation) e, pertanto, è plausibile che esso in futuro possa essere censurato dalla stampa come già avvenuto nel Regno Unito”.