Correva l’anno 1991, quando per la prima volta nacque nel nostro Paese una normativa antiriciclaggio grazie al GAFI[1] da una parte e all’ostinata azione investigativa del compianto e indimenticabile magistrato Giovanni Falcone quale padre putativo, della iniziativa nel suo complesso.
All’epoca, la “formazione del personale”, con riferimento al settore bancario e finanziario, quali unici destinatari della “collaborazione attiva” in materia di lotta al riciclaggio, era affidata alla c.d. “moral suasion”, una sorta di pressione morale esercitata dalla Banca d’Italia che in proposito, diceva: “Gli intermediari pongono in essere una attenta opera di addestramento e di formazione del personale sugli obblighi di segnalazione. Le presenti “Istruzioni[2]” devono essere divulgate e opportunamente illustrate a tutto il personale, a prescindere dal titolo giuridico in base al quale presta l’attività lavorativa o la collaborazione”.
Un precetto in bianco, senza sanzioni, equiparabile ad una linea di pensiero affidata, in concreto, alla buona volontà dei destinatari, quali veri, unici ed ahimè, spesso ignari protagonisti della lotta al riciclaggio.
In pratica, negli anni si rivelò un impegno “a babbo morto”.
Ricordo nel ’99, quando, lasciato volontariamente il Corpo della Guardia di finanza dopo circa trent’anni, andai a lavorare in banca per occuparmi a tempo pieno di controllo dei flussi finanziari e di “soldi sporchi”.
Fu’ l’occasione in cui mi scoprii insegnante laddove, nella veste di Responsabile Aziendale Antiriciclaggio, quale docente di fatto, per la prima volta iniziai una intensa attività formativa a beneficio dell’intero personale avente contatti con la clientela (personale di filiale) e talune figure di Direzione generale (Ufficio estero, Area crediti, Area legale etc.).
Ricordo un’anziana direttrice di Filiale, proveniente da un’altra grande banca (da oltre duemila sportelli operante sull’intero territorio nazionale) con circa trent’anni di esperienza che, spontaneamente, mi confessava di non aver mai fatto una sola giornata di “Formazione” e, men che mai aveva mai assunto una iniziativa di produrre una Segnalazione di Operazione Sospetta: moral suasion applicata alla realtà!
Ebbene, il giorno successivo alla giornata di formazione fatta da chi vi scrive, docente in erba, la stessa direttrice, ne produsse dieci Segnalazioni, contemporaneamente. Ne condivisi solo una, inoltrandola all’organo centrale (Ufficio Italiano Cambi), spiegandone il diniego, per iscritto, come abitualmente facevo, per le altre nove.
Formazione antiriciclaggio
Passava il tempo, il mio impegno nell’ambito della “docenza” continuò per alcuni anni con enorme beneficio per i discenti e impagabile soddisfazione professionale dello scrivente.
Esperienza irripetibile che consiglio a tutti i Responsabili aziendali Antiriciclaggio perché nella realtà, non ero io che insegnavo qualcosa a loro ma esattamente il contrario. Gli Addetti operativi (cassieri), il vero polso della operatività bancaria della clientela, rappresentò da subito una fonte essenziale, la cui sinergia si rivelò fondamentale per comprendere i tanti episodi di “malaffare”.
Ancora oggi li ricordo tutti e li ringrazio di vero cuore per il grandissimo contributo di esperienza e professionalità che mi hanno trasmesso.
L’attività formativa esercitata si rivelò fondamentale per consentirmi lo svolgimento della funzione di Responsabile Aziendale Antiriciclaggio dell’intero Gruppo bancario, consentendomi di affrontare ben cinque ispezioni da parte dell’Organo centrale di vigilanza (due dirette e tre indirette sulle banche di cui avevamo il controllo, due allocate in Campania ed una in Calabria), senza ricevere mai un rilievo. La mia non è, o almeno non vuole essere un esercizio di “auto lusinga”. Almeno nel lavoro, ho sempre avuto fortuna.
Con il primo comma dell’art.54 del Decreto legislativo 231/07, di ratifica della III Direttiva antiriciclaggio dell’Unione europea, la “formazione del personale”, assunse un quadro più chiaro, laddove si disse: “I destinatari degli obblighi e gli ordini professionali[3] adottano misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni del presente decreto”.
Con il successivo articolo 56 dello stesso decreto, vennero individuate pesanti sanzioni da dieci a duecentomila euro in capo al mondo bancario e finanziario laddove avessero disatteso l’obbligo formativo introdotto.
Si passò dalla moral suasion ad una norma cogente, da una norma in bianco ad una colorata. Apparentemente sembrava che avrebbe funzionato tutto: manco per niente, peggio che andare di notte!
Nella realtà, a circa un trentennio dalla prima normativa antiriciclaggio, a parte l’organizzazione “formale” (Modello organizzativo e Codice etico, quale esimente della Responsabilità amministrativa d’impresa di cui al D.lgs 231/01), NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE SIAMO ALL’ANNO ZERO!
Formazione: chi, come e perché?
A cominciare dal 2006, attraverso la Falcone Consulting Srl ho iniziato a fare formazione in maniera autonoma avendo lasciato definitivamente il lavoro in banca. Pertanto, a conclusione dei cicli formativi che ho svolto a beneficio di banche, ordini professionali, agenzie immobiliari etc., d’iniziativa e nella convinzione di fornire un utile riscontro, procedevo al rilascio di un “Attestato di formazione antiriciclaggio”, nel quale indicavo il calendario, la località di svolgimento, i partecipanti alla formazione, i tempi e soprattutto gli argomenti trattati.
Mi sono spesso sentito chiedere: “Dr. Falcone, ma lei in quale Albo è iscritto? Che valore ha l’Attestato che ci rilascia?”.
Bella domanda:”In primis non sono dottore, non essendo laureato. Si ho fatto l’Accademia nella Guardia di finanza ma all’epoca non ero neanche diplomato. Potrei dire di aver << imparato a scrivere a macchina senza neanche saper scrivere a penna>>. Storie di vita vissuta. Poi, venendo al tema della formazione e dell’Attestato che vi rilascio, potete notare che, per quello che può valere, in premessa dico: L’incontro formativo, di cui alla vigente legislazione (D.Lgs nr.231/2007), è stato tenuto dal Sig. Giovanni FALCONE, già Ufficiale della Guardia di finanza ed esperto nelle “Tecniche di contrasto al riciclaggio di denaro sporco” (titolare del sito web www.giovannifalcone.it e autore peraltro di numerose pubblicazioni promosse On line da Altalex, Civile, Informazione finanziaria, Diritto, Overlex e altri), ha interessato le seguenti tematiche: …….”
Ho citato questi passaggi di vita vissuta per sottolineare, ahimè, l’assenza di un Albo per formatori in materia di Antiriciclaggio.
Oggi in Italia, come spesso accade in tanti altri settori, “tutti fanno tutto” e alla fine i risultati, anche a distanza di oltre un quarto di secolo dalla introduzione della normativa, non sembrano di particolare eccellenza.
Addirittura la Banca d’Italia, nel recente periodo ha lamentato: “Troppe segnalazioni inutili”.
Paradossi operativi
Per concludere questo breve riassunto della mia vita professionale, con particolare riguardo all’attività formativa, voglio compendiare qualche ricordo surreale vissuto, tra il “serio ed il faceto”, onde meglio esprimere lo stato dell’arte che, in molti casi, a mio avviso, definirlo disastroso è un eufemismo.
- Rischio della vita della clientela
In previsione di un ciclo di formazione antiriciclaggio di una banca, la sera precedente, venni avvicinato dal proprietario dell’albergo, prenotato dalla stessa banca che mi ospitava, il quale mi disse: Signor Falcone, ma lo sa che per effetto della normativa antiriciclaggio, la storia delle “mille euro”, ho rischiato la vita?
Addirittura, non capisco!
Si, mi dice l’albergatore. “Fui chiamato a tre giorni dall’intervento per un trapianto di cuore, laddove venivo invitato – direttamente dal chirurgo – a portare quattromila euro in contanti per fare quello che non si dice. Qui è iniziato il mio incubo perché la banca cui sono cliente da quarant’anni, non mi consentì di fare un prelievo per cassa di pari importo, adducendo la soglia massima di mille euro. Avendo solo 48 ore di tempo a disposizione, attraverso i bancomat dei miei due figli e l’aiuto di qualche amico ho superato l’impasse.”
In casi della specie, salvo l’avvertenza come etica professionale di riferire al cliente l’esistenza della soglia del pagamento in contanti, pena gravi sanzioni amministrative, il cliente è assolutamente libero di prelevare qualsiasi somma dal proprio conto corrente. In tal senso si è espresso più volte il MEF e riviste specializzate.
- Storia napoletana
Ancora oggi, tutte le banche nutrono la convinzione che il cliente, in assenza di un “blocco giudiziario” dei conti, sia libero di prelevare quello che vuole.
Non è così! …..http://www.giovannifalcone.it/2305/antiriciclaggio__una_storia_napoletana.html
Le storie e i paradossi sono tanti, ma non voglio tediarvi oltre.
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[1] GAFI: Gruppo di azione finanziaria internazionale al quale, oltre all’Italia aderirono 38 altri Paesi
[2] “Istruzioni operative per l’individuazione di operazioni sospette – Edizione 2001 – Banca d’Italia”
[3] Professionisti area legale e contabile, furono chiamati dalla Istituzione a fornire la c.d. “collaborazione attiva”