L’intervento della Corte Suprema potrebbe aprire la strada ad un imponente contenzioso soprattutto per quanto riguarda i mutui e i leasing a tasso variabile visto che l’Euribor è il tasso di indicizzazione più diffuso
di Manuela Grassi – avvocato, Partner di PedersoliGattai
Recentemente la Cassazione si è pronunciata, per la prima volta, sul tema della nullità del tasso Euribor per effetto di un accordo manipolatorio, limitato al periodo compreso tra il 2005 e il 2008, che interessò quattro banche straniere (Barclays, Deutsche Bank, Société Générale e Royal Bank of Scotland) e che fu sanzionato dalla Commissione Europea nel lontano 2013.
Al via i possibili contenziosi.
Questo intervento potrebbe aprire la strada ad un imponente contenzioso in Italia soprattutto per quanto riguarda i mutui e i leasing a tasso variabile, in quanto l’Euribor è notoriamente il tasso di indicizzazione più diffuso nel mercato. Fino ad oggi, il contenzioso su questo tema è stato piuttosto contenuto, in quanto i tribunali e le corti d’appello hanno prevalentemente rigettato le domande di nullità proposte nei confronti degli istituti di credito italiani, soprattutto per via della loro estraneità all’intesa sanzionata dalla Commissione Europea, facendo salva esclusivamente un’eventuale azione risarcitoria nei confronti degli intermediari stranieri che avevano partecipato all’intesa antitrust. Ora, la Cassazione ha chiarito che questa motivazione non sarebbe più sufficiente e, pertanto, ha rinviato la causa nuovamente alla Corte d’Appello di Milano per esaminare più nel dettaglio il contenuto della decisione della Commissione Europea (definita come “prova privilegiata”) e verificare se i relativi accertamenti possano provocare la nullità del tasso Euribor applicato al contratto di finanziamento oggetto di causa, nel periodo interessato dalla possibile manipolazione (2005-2008), a prescindere dal fatto che la banca convenuta in giudizio fosse estranea all’intesa anticoncorrenziale.
Cosa potrebbe succedere.
Secondo alcuni primissimi commenti, la sorte degli interessi pagati sui contratti di finanziamento indicizzati all’Euribor nel periodo 2005-2008 sarebbe ormai già segnata, ma forse non è proprio così. In primo luogo, la Commissione Europea ha accertato soltanto un tentativo di manipolazione realizzato attraverso condotte sporadiche, mentre non si è spinta ad accertare se (ed eventualmente in che misura) si sia effettivamente verificata in concreto una reale manipolazione del tasso Euribor, per la cui determinazione sono oltretutto già previste delle specifiche tutele tecniche preordinate proprio a ridurre al minimo gli effetti di eventuali tentativi manipolatori (ad esempio, l’Euribor è rilevato in base a segnalazioni trasmesse da una moltitudine di banche ed è previsto il “taglio” delle segnalazioni con valori troppo alti o troppo bassi).
In secondo luogo, l’intesa anticoncorrenziale sanzionata dalla Commissione Europea ha riguardato il mercato “di nicchia” degli strumenti finanziari derivati, per cui è discutibile che i contratti di finanziamento stipulati dalla clientela possano essere considerati come lo sbocco o lo strumento di attuazione “a valle” di un’intesa anticoncorrenziale “a monte” riferita ad un mercato del tutto differente. Infine, occorrerà anche considerare l’impatto (non secondario) della prescrizione decennale.
Su questo punto, il dibattito è già oggi molto acceso: si è, infatti, subito provato a sostenere che la prescrizione cominci a decorrere dalla data di scadenza del finanziamento, ma questa tesi è discutibile, essendo invece più ragionevole ritenere che la prescrizione cominci a decorrere dalla data di pagamento degli interessi nel triennio 2005-2008 o, al più, dalla data della decisione della Commissione Europea (4 dicembre 2013). Ciò significherebbe che, in assenza di reclami stragiudiziali già presentati o giudizi già promossi dalla clientela, la prescrizione decennale potrebbe essere ormai maturata per gran parte dei finanziamenti astrattamente interessati dall’ordinanza della Cassazione. Si prevedono, comunque, lunghi dibattiti nelle aule dei tribunali.
L’articolo integrale è stato pubblicato sul numero di marzo del magazine Wall Street Italia. Clicca qui per abbonarti.