Per la Ctp di Rimini, la “squillo” deve versare le tasse allo Stato sul reddito accertato dall’Agenzia delle entrate.
La decisione è stata prsa con una sentenza, depositata a fine giugno, sul ricorso presentato da una donna di origine austriaca alla quale l’Agenzia delle entrate aveva accertato numerosi versamenti in contanti sul conto corrente.
Nei confronti della donna l’Amministrazione finanziaria aveva avviato una verifica sui cospicui depositi ripetutamente alimentati con denaro contante e relativi all’anno d’imposta 2011.
La stessa, già in occasione dell’Adeguata verifica eseguita all’avvio del rapporto per gli adempimenti antiriciclaggio, aveva dichiarato per iscritto di esercitare l’antico e redditizio mestiere della “prostituzione”.
In democrazia tutto ciò che non è vietato è consentito. Contrariamente a quello che molti pensano, l’esercizio della “prostituzione” nel nostro Paese è legittimo, considerando invece reato “lo sfruttamento” e pertanto quest’ultima condotta è punita da Codice penale.
L’Agenzia ha contestato i mancati versamenti di IRPEF, IVA e contributi previdenziali per 20mila euro. La donna non ha impugnato le risultanze dell’accertamento bancario, o i versamenti in contanti, ma si è rivolta ai giudici tributari per contestare la imponibilità dei ricavi della prostituzione.
La Commissione Tributaria Provinciale ha definito però legittima la verifica dell’ufficio fiscale.
La sentenza peraltro, si inserisce in un orientamento consolidato della Suprema Corte di cassazione (Sentenza n.22413/2016) laddove è stato ribadito che i proventi da attività di meretricio scontano le imposte sui redditi e si collocano nella categoria di “redditi diversi”.
Lotta al riciclaggio
L’evasione fiscale, come ho detto e ripetuto infinite volte, diventa reato presupposto al “riciclaggio di denaro sporco” quando vengono superate determinate soglie di rilevanza penale. Più precisamente, quando il danno erariale provocato supera le 150mila euro su base annua – D.lgs 158/2015 – che ha portato tale soglia da 50 a 150 mila euro per il cui raggiungimento, necessitano non meno di 400/500 mila euro di accantonamento di ricavi non fatturati (imponibile) su conti extracontabili (c.d. nero).
Diversamente, rimane una mera violazione amministrativa che non comporta alcun Alert in capo agli intermediari finanziari presso cui vengono accesi i rapporti, ovvero professionista o altro soggetto tenuto agli obbligi della “Collaborazione attiva” in amteria di antiriciclaggio..