Alla cassa il 16 giugno oltre 25 milioni di proprietari di immobili per il versamento dell’acconto Imu. L’imposta nata in sostituzione della vecchia Ici e poi accorpata alla Tasi, il tributo comunale sui servizi indivisibili, si paga in due rate, una con scadenza a giugno e poi l’altra, il saldo, entro il 16 dicembre.
Un appuntamento importante considerando che, in base ai dati del Rapporto IMU elaborato dal Servizio UIL Lavoro, Coesione e Territorio, significa un esborso pari a 9,5 miliardi di euro. L’IMU si paga sull’abitazione principale solo se di lusso o di pregio e sulle seconde case a prescindere dalla categoria catastale.
Di quanto sarà l’acconto 2022
Ebbene secondo la UIL, chi possiede una seconda pertinenza dell’abitazione principale della stessa categoria catastale (cantine, garage, posti auto, tettoie), dovrà versare l’IMU con l’aliquota delle seconde case, con un costo medio annuo di 55 euro, con punte di 110 euro annui. Secondo i risultati del rapporto, il costo maggiore in valore assoluto per una seconda casa a disposizione si registra a Roma con 2.064 euro medi annui; a Milano, invece, si pagheranno 2.040 euro medi; a Bologna 2.038 euro; a Genova 1.775 euro; a Torino 1.745 euro. Valori più “contenuti”, invece, ad Asti con un costo medio annuo di 580 euro; a Gorizia con 658 euro; a Catanzaro con 659 euro; a Crotone con 672 euro; a Sondrio con 674 euro. Per una seconda pertinenza della stessa categoria catastale a Roma si pagano mediamente 110 euro annui; a Milano 99 euro; a Bologna 96 euro; a Firenze 95 euro; a Napoli 95 euro.
In 17 Città è in vigore la ex addizionale della TASI, per cui, in questi Comuni, le aliquote superano quella massima dell’IMU (10,6 per mille). In particolare, a Roma, Milano, Ascoli Piceno, Brescia, Brindisi, Matera, Modena, Potenza, Rieti, Savona e Verona l’aliquota è all’11,4 per mille; a Terni e Siena, all’11,2 per mille; a Lecce, Massa e Venezia all’11 per mille; ad Agrigento al 10,9 per mille. Altre 75 Città capoluogo, sempre sulle seconde case, applicano l’aliquota del 10,6 per mille, tra cui Torino, Bologna, Firenze, Napoli, Palermo, Bari. In 10 Città le aliquote sono sotto la soglia massima, tra cui, Gorizia, Pordenone, Ragusa, Udine, Belluno.
Il tema della tassazione degli immobili è tornato prepotentemente al centro del dibattito politico con l’approvazione della delega fiscale in discussione in Parlamento, al cui interno vi è la revisione del catasto. Per noi la riforma del catasto – chiarisce Ivana Veronese – si rende necessaria per riportare equità nella tassazione sul mattone, annunciata più volte nel corso degli ultimi anni e mai attuata. Riforma che deve prendere vita prestando, però, molta attenzione: questo cambiamento non dovrà significare maggiori prelievi, ma una diversa e più equa ripartizione del prelievo fiscale sugli immobili. Mentre le modifiche dell’IMU – conclude Ivana Veronese – dovrebbero essere riviste organicamente riaprendo il “cantiere” del federalismo fiscale, riforma prevista tra l’altro nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
IMU: cos’è e chi la deve pagare
L’IMU è stata introdotta, a partire dall’anno 2012, sulla base dell’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI). L’imposta municipale propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.
L’IMU per l’abitazione principale non è dovuta. Sono assoggettate all’imposta esclusivamente le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (c.d. di lusso). L’abitazione principale è definita come l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente.
Sono assoggettate al regime IMU dell’abitazione principale le pertinenze della stessa classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
Sono assimilate per legge all’abitazione principale:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.