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In arrivo le regole per le cripto

Il nuovo regolamento Ue disciplina l’emissione, l’offerta al pubblico e l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività e i servizi connessi alle cripto-attività

di Emiliano La Sala – A&O Shearman

Dalla fine di dicembre 2024 il Micar, il regolamento Ue sui mercati delle cripto-attività, troverà piena applicazione ma i prestatori di servizi per le cripto-attività (Caps) devono fin d’ora attivarsi per poter essere pronti ad operare dal prossimo anno. Inoltre, come vedremo, alcune importanti misure si applicano già a partire dal prossimo mese. Ricordiamo che per cripto-attività si intende una rappresentazione digitale di valore o un diritto che può essere memorizzato e trasferito elettronicamente tramite la distributed ledger technology o la blockchain. Il Micar, tuttavia, non si applica a quella particolare categoria di asset rappresentati dagli strumenti finanziari, neanche ove questi siano emessi e trasferiti tramite la tecnologia blockchain e per i quali trova invece applicazione il quadro regolamentare vigente, integrato dal Pilot Regime ove gli strumenti siano ammessi a negoziazione.

Cosa prevede il Micar.

Con il Micar l’Unione europea si è posta un obiettivo assai ambizioso, in quanto ha cercato di creare con un unico regolamento un quadro armonizzato a livello europeo per le cripto-attività con una specifica disciplina relativa a tematiche di licenza ed alla puntuale individuazione delle regole di condotta e trasparenza che devono accompagnare l’offerta di questi asset, nonché la prestazione di servizi a questi collegati. Proponendo un confronto un po’ azzardato con il quadro regolamentare applicabile agli strumenti finanziari, è come se in un unico regolamento fossero condensate, tra le altre, la disciplina applicabile ai prospetti (il Prospectus Regulation), ai servizi di investimento (la Mifid), agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation) e la disciplina sui requisiti patrimoniali.

Già a partire dal 30 giugno saranno applicabili le disposizioni che disciplinano l’emissione (i) di token collegati ad attività (ossia quei token che mantengono un valore stabile facendo riferimento ad altro valore o diritto o ad una combinazione dei due, comprese le valute ufficiali) e (ii) di token di moneta elettronica (quelli collegati ad una valuta ufficiale, i c.d. stablecoin). Ciò significa, ad esempio, che per i soggetti che vorranno offrire al pubblico e/o ammettere a negoziazione stablecoin, sarà necessaria la predisposizione di un white paper (una sorta di mini-prospetto) che segua gli obblighi minimi di disclosure previsti dal Micar e una notifica all’autorità competente.

 

La seconda fase del Micar.

Dal 2025 troveranno applicazione le restanti previsioni del Micar, tra cui in estrema sintesi: la disciplina applicabile agli emittenti di cripto-attività diverse dai token di moneta elettronica e dai token collegati ad attività, la disciplina dei Caps e gli obblighi di licenza, regole di condotta e di trasparenza a questi applicabili, la disciplina degli abusi di mercato. Il breve spazio a disposizione per questo intervento ci richiede di accennare a tre temi che ci paiono di particolare interesse.
In primo luogo, i Caps dovranno fin da oggi prepararsi a rispettare la nuova normativa (i) attivandosi quanto prima per porre in essere le necessarie attività per ottenere la licenza a svolgere i propri servizi in Europa e (ii) data la complessità e pervasività della disciplina in esame, dotandosi di appositi presidi di compliance. Sarà inoltre interessante vedere se gli enti creditizi vorranno trarre beneficio dal regime autorizzativo per loro agevolato dal Micar, per ampliare il novero dei servizi già tradizionalmente offerti ai propri clienti e, ad esempio, abbinare all’offerta del servizio di custodia di strumenti finanziari (in forma “tradizionale” o digitale) anche quello di custodia di cripto-attività.
Infine, sarà necessario valutare l’impatto di eventuali sinergie tra l’emissione di strumenti finanziari tramite la blockchain ai sensi del Decreto Fintech e la disciplina sugli stablecoin di prossima applicazione ove si intenda utilizzare questi ultimi come mezzo di pagamento della c.d. “gamba cash” dello strumento finanziario, tramite modalità on-chain, al posto di utilizzare sistemi di pagamento che prevedano l’impiego di valuta tradizionale/fiat currency.

 

L’articolo integrale è stato pubblicato sul numero di luglio del mensile Wall Street Italia. Per abbonarti  clicca qui