Destinatario dei contributi è chi acquista, anche in locazione finanziaria e immatricola in Italia:
Veicoli di categoria M1: destinati al trasporto di persone, con almeno 4 ruote e al massimo otto posti a sedere (oltre al sedile del conducente), con i seguenti requisiti:
1 – nuovi di fabbrica
2 – producano emissioni di CO2 non superiori a 70 g/km
3 – siano stati acquistati ed immatricolati in Italia dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021
il cui prezzo (da listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice) sia inferiore a 50mila euro compresi optional (IVA esclusa)
Veicoli di categoria L: ciclomotori e motocicli appartenenti alle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e senza limiti di potenza, con i seguenti requisiti:
1 – nuovi di fabbrica
2 – elettrici o ibridi
3 – acquistati ed immatricolati in Italia nell’anno 2019 e 2020
Veicoli di categoria M1
Per la fruizione dei contributi per l’acquisto di veicoli nuovi di categoria M1 bisogna distinguere tra acquisto (o locazione finanziaria) con rottamazione o senza.
a. Con rottamazione
In caso di acquisto o di locazione finanziaria del nuovo veicolo con rottamazione, il veicolo da rottamare deve essere intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi; inoltre deve essere un veicolo della medesima categoria, omologato alle classi Euro 0, 1, 2, 3 e 4.
Nell’atto di acquisto del veicolo nuovo deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione, insieme alla misura dello sconto praticato in ragione del contributo statale.
I venditori, entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, pena il mancato riconoscimento del contributo statale, hanno l’obbligo di:
– consegnare il veicolo usato ad un demolitore, che lo prende in carico all’esclusivo fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione;
– provvedere alla richiesta di radiazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista (Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n.358).
b. Senza rottamazione
In caso di acquisto senza rottamazione bisogna indicare nell’atto di acquisto del veicolo nuovo lo sconto praticato, in ragione del contributo statale.
Veicoli di categoria L
Per la fruizione dei contributi per l’acquisto di veicoli di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e i soggetti devono consegnare per la rottamazione un veicolo della medesima categoria di cui siano proprietari o intestatario da almeno 12 mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno 12 mesi un familiare convivente.
Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere omologato alle classi Euro 0,1,2 o 3 ovvero oggetto di ritargatura ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011 n.76, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 2 aprile 2011.
Le varie categorie di veicoli L sono fungibili ai fini della rottamazione.
Inoltre, nell’atto di acquisto del veicolo nuovo deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione, insieme alla misura dello sconto praticato in ragione del contributo statale.