Dal 3 agosto 2017 entra in vigore il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 noto come “Codice del Terzo settore”. Con il provvedimento si completa l’attuazione della legge 106/2016 “Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale“.
Nelle parole del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, la soddisfazione per il raggiungimento del traguardo: “Prende vita oggi un importante progetto di innovazione sociale con cui puntiamo a interpretare in modo più efficace e dinamico le aspettative dei cittadini più deboli e bisognosi di sostegno”. Il Ministro, nella sua dichiarazione, ha ricordato il punto di partenza e posto in luce l’ampiezza della platea che è al centro del Codice: “Una riforma fortemente voluta dal Governo – realizzata in collaborazione con il Forum per il Terzo settore – con cui diamo la giusta attenzione a una risorsa straordinaria del nostro Paese, andando incontro anche alle esigenze dei 300.000 operatori del sociale, universo in cui operano 1 milione di lavoratori e 5 milioni di volontari. Ora, grazie alle nuove misure dedicate all’impresa sociale e al buon equilibrio che abbiamo costruito sulla natura dei soggetti, sui loro compiti e obblighi, chi opera nel Terzo settore potrà farlo in modo più efficace e trasparente”. Una riforma impegnativa per le Istituzioni che – attraverso norme di sostegno fiscale e di sviluppo di progetti innovativi – vogliono dare impulso alla crescita di un Terzo settore radicato nelle comunità e capace di affrontare sfide ambiziose.
La filosofia del provvedimento – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2017, nel Supplemento Ordinario n. 43 – è chiara fin dall’articolo 1 del Decreto 117/2017: “sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa”. Il Codice, che “provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore” ha radici importanti e si lega all’attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione.
“Abbiamo svolto un’opera di riordino della copiosa legislazione esistente e pure introdotto novità.
Aiuto alle imprese sociali per 200 milioni di euro
A conclusione dell’intesa intervenuta fra i tre Dicasteri dello Sviluppo economico, dell’Economia e finanze e del Ministero del Lavoro, si è giunti alla stipula di una Convenzione apposita fra il Mise, l’Associazione Bancaria Italiana e la Cassa Depositi e Prestiti finalizzata a favorire progetti d’investimento e crescita del c.d. “terzo settore”.
Il contributo, rientra nella strategia di voler incrementare la crescita economica del sistema Italia, nell’ottica di fornire maggiore ossigeno a fattori produttivi dell’economia, in grado di favorire maggiore occupazione nel quadro di una maggiore coesione sociale, con una maggiore cura del territorio sotto il profilo ambientale e sostegno a categorie svantaggiate e inclusione di soggetti vulnerabili.
Il finanziamento in discorso è articolato su una soglia massima dell’80% delle spese complessive del progetto presentato, di cui il 30% con finanziamento bancario e il 70% con finanziamento agevolato, ad un tasso di interesse dello 0,50% restituibili in dieci anni.
L’economia sociale nel nostro Paese rappresenta una realtà dinamica che impegna tantissima gente con un fatturato di oltre dieci miliardi di euro.
Oltre ad un contributo a fondo perduto di 23 milioni di euro destinati a cooperative e imprese sociali, si prevede la concessione di un finanziamento agevolato per la realizzazione di progetti e programmi d’investimento per spese ammissibili comprese fra i duecentomila e i dieci milioni di euro.
Insomma, lunga vita alle imprese sociali!
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SCHEDA TECNICA CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO E MODALITA’ DI EROGAZIONE