Fra le tante novità introdotte con la nuova novella, già in corso di ratifica sul territorio nazionale, nulla si dice sull’importante tema della “posizione già segnalata”.
L’organo centrale di vigilanza della Banca d’Italia – prima l’Ufficio Italiano Cambi ed ora l’Unità d’Informazione Finanziaria – non si sono mai sufficientemente sforzati di chiarire un annoso problema riguardante una operatività anomala già oggetto di Segnalazione di operazione sospetta, reiterata con analoghe modalità nel tempo a venire.
Come ci si deve comportare?
Bisogna reiterare la SOS ancorché già oggetto di precedente Segnalazione?
Nessuno parla, scrive, argomenta, suggerisce: vuoto assoluto!
Normalmente questo succede quando, chi scrive le leggi, non è aduso ad ascoltare chi – come chi scrive – i problemi li ha vissuti direttamente, prima come Responsabile aziendale antiriciclaggio di un Gruppo bancario ed oggi come Consulente e formatore.
Personalmente mi sono imbattuto in un problema del genere laddove, dovendomi difendere da apposita contestazione da parte della Guardia di finanza[1] in quanto, non avevo inoltrato una seconda e successiva segnalazione per un’anomala operatività già segnalata precedentemente. Secondo l’organo di polizia che, allertato dalla mia SOS, dall’esame degli estratti conto dei due clienti segnalati per un giro di false fatturazioni, rinvenne un’analoga operazione posta in essere successivamente e della quale mi si contestava di non aver inoltrato una seconda SOS.
L’Organo di vigilanza aveva sempre sostenuto “verbalmente” di non reiterare la Segnalazione di operazione sospetta in presenza di una operatività anomale ripetuta ed analoga alla precedente.
Alla mia richiesta di fornire per iscritto una risposta coerente alle disposizioni verbalmente impartite mi venne detto testuale[2]:
“”Con riferimento alla Sua richiesta del 24 giugno u.s.[3], si precisa che in presenza di un’attività riconducibile a precedenti segnalazioni di operazioni sospette a carico di uno stesso nominativo gli intermediari possono distinguere tra mera ripetitività della precedente operatività e una nuova fattispecie. In entrambi i casi essi devono metterne a conoscenza la Uif[4].
Al riguardo, è da tempo all’attenzione dell’Uic prima, e della Uif ora, il problema della procedura ottimale e delle modalità da seguire per fornire informazioni sulle operatività ricorrenti o sulle ulteriori notizie utili rispetto ad una segnalazione iniziale.
Una volta individuata una procedura adeguata, ne verrà data notizia ai soggetti obbligati attraverso una specifica comunicazione.
Distinti saluti. “”
Ad oggi sembra comprendere che se un imprenditore pone in essere 50 operazioni anomale nell’arco di un mese, quale soggetto obbligato alla famosa “collaborazione attiva”, sarei passibile di una procedura sanzionatoria laddove ne avessi segnalate “soltanto” 49.
Pazzia al cubo!
Signori della Banca d’Italia, è passato un quarto di secolo dall’introduzione di una serie di obblighi in capo a soggetti in crescita esponenziale – oggi saranno annoverati anche i sindaci per città superiori a 15mila abitanti e vertici di società da questi controllate – e, pazientemente, nella veste di “sudditi” attendiamo l’annosa “procedura adeguata!”.
Parlando come “formatore”, sovente in difficoltà a fornire delle risposte sensate, ringrazio, restando in fiduciosa attesa!
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[1] Naturalmente archiviata sulla scorta di apposita “Memoria difensiva” all’uopo prodotta
[2] Lettera autentica riportata nella foto
[3] Anno 2008
[4] Il grassetto l’ho aggiunto io