Collaborazione attiva nella lotta al riciclaggio: un secondo prima dell’intervento delle autorità
La collaborazione attiva nella lotta al riciclaggio: un secondo prima dell’intervento dell’autorità giudiziaria!
A differenza che in passato, penso di poter dire che le nuove norme introdotte dal Decreto legislativo n.90 del 25 maggio 2017 a ratifica della IV Direttiva Europea nelle lotta al riciclaggio ed entrato in vigore il 4 luglio u.s, abbiano introdotto qualche elemento di chiarezza sotto il profilo del “quadro sanzionatorio”.
In passato, quando un cliente veniva sottoposto ad una indagine da parte dell’Autorità giudiziaria , quale che ne fosse la ragione, scattava quasi in contemporanea, a mio avviso in modo assolutamente improvvido ed inopportuno, una Segnalazione di operazione sospetta laddove, senza alcun cenno o commento a quale “operazione” si facesse riferimento si motivava quale causale: “indagini della magistratura”.
Appare di tutta evidenza la inutilità se non l’appesantimento della procedura di SOS in presenza di siffatta condotta da parte del soggetto obbligato – Intermediario finanziario o professionista – che, ad onor del vero e senza tema di smenita, nessun Organo di vigilanza ha mai stigmatizzato – in primis Banca d’Italia.
In pratica, come diciamo in gergo: ci si buttava avanti per non cascare indietro!
Una condotta simile, praticata da svariati anni che, pur senza nutrire alcun sospetto sulla operatività dei rapporti in essere veniva perpetrata pensando in tal modo di fornire una “collaborazione attiva”.
Istruzioni operative procedimento sanzionatorio
Circolare Mef n. DT 54071 del 06/07/2017
Alla luce delle opportune precisazioni contenute nella Circolare in commento, oggi la situazione è decisamente diversa nella misura in cui, un “soggetto obbligato” che dovesse svegliarsi e fare la Segnalazione di operazione sospetta ex post all’avvio di una indagine giudiziaria, soprattutto se, con tutta evidenza, il ragionevole sospetto c’era anche prima, potrebbe scatenare un procedimento sanzionatorio con le aggravanti del caso e contemplate nel quadro delle “violazioni gravi” di cui al 2° comma dell’art.58 del novellato decreto.
Nel nuovo procedimento sanzionatorio statuito dal legislatore e commentato dalla Circolare in discorso, quando si parla di violazioni gravi, al fine di graduare l’ammontare della sanzione irrogabile, partendo da quella del 1° comma dell’art.58 delle tremila euro in misura fissa, possono toccare soglie ben più significative di cui al 2° comma da “trentamila e trecentomila” euro.
Regole di condotta
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