Società

LA CONSOB: COMMISSARIATA
UNA SIM MILANESE

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La Consob ha deciso la sospensione per un periodo di sessanta giorni degli organi di amministrazione di Piazza Affari Sim Spa, con sede a Milano, e del suo presidente e amministratore delegato Giuseppe Ramella, e ha nominato un commissario incaricato della gestione della società.

A seguito dell’operatività su strumenti finanziari derivati riconducibile a 10 conti di clienti, si è registrato un mancato versamento dei margini che ha determinato scoperti di liquidità per un ammontare di 6,5 milioni di euro. E per far fronte parzialmente a questo scoperto Piazza Affari Sim ha prelevato dai conti di altri clienti liquidita’ per altri 5 milioni di euro. Cio’ “costituisce una violazione delle disposizioni legislative e amministrative ed in particolare dei principi in tema di separazione patrimoniale”, scrive la Consob, e “determina una situazione di pericolo per i clienti della SIM e per i mercati”.

Ecco il provvedimento della Commissione Nazionale per le Societa’ e la Borsa:

Disposizione n. 1/2006

Sospensione per un periodo di sessanta giorni degli organi di amministrazione della Piazza Affari Sim spa e nomina del commissario incaricato della gestione della società, ai sensi dell’art. 53 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO, in particolare, l’art. 53, comma 1, del suddetto decreto legislativo che attribuisce al Presidente della Consob la potestà di disporre, in via di urgenza, ove ricorrano situazioni di pericolo per i clienti o per i mercati, la sospensione degli organi di amministrazione della SIM e la nomina di un commissario che ne assume la gestione quando risultino gravi irregolarità nell’amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie;

VISTO altresì l’art. 53, comma 2, del medesimo decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, che stabilisce che il commissario, nominato ai sensi dell’art. 53, comma 1, dura in carica per un periodo massimo di sessanta giorni e che il Presidente della Consob può stabilire speciali cautele e limitazioni per la gestione della SIM;

VISTA la delibera Consob n. 11761 del 22 dicembre 1998, con la quale la PIAZZA AFFARI SIM S.p.A. è stata iscritta di diritto nell’Albo delle SIM di cui all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, risultando autorizzata alla prestazione dei servizi di negoziazione per conto terzi, collocamento senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente, ricezione e trasmissione di ordini di cui all’art. 1, comma 5, lettere b), c) ed e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTA la nota del 17 gennaio 2006, pervenuta in pari data, mediante la quale la Borsa Italiana S.p.A. ha comunicato di aver sospeso dalle negoziazioni nei mercati da essa gestiti la PIAZZA AFFARI SIM S.p.A., su richiesta dell'[…omissis…] in qualità di aderente al servizio di liquidazione e al sistema di garanzia di cui al titolo 5.2 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.a.;

VISTA la nota n. 6003318 del 17 gennaio 2006 a mezzo della quale la Consob ha provveduto a convocare presso i propri Uffici di Milano il rappresentante legale della PIAZZA AFFARI SIM S.p.A. al fine di acquisire maggiori informazioni sulla vicenda;

VISTO che in data 18 gennaio 2006, il Presidente ed Amministratore delegato della PIAZZA AFFARI SIM S.p.A., dott. Giuseppe Ramella, nell’ambito dell’incontro formalmente convocato a cui hanno preso parte anche rappresentanti della Banca d’Italia, ha dichiarato, fornendo la relativa documentazione di supporto, quanto segue.

[…omissis…]

A seguito dell’operatività su strumenti finanziari derivati riconducibile a n. 10 conti di clientela del servizio di negoziazione per conto terzi prestato dalla SIM, si è registrato un mancato versamento dei margini che ha determinato scoperti di liquidità dei suddetti clienti per un ammontare di circa Euro 6,5 milioni.

Al fine di fronteggiare parzialmente il suddetto scoperto la SIM ha prelevato dai conti di altri clienti disponibilità per un saldo complessivo di circa Euro 5 milioni.

In tale contesto, sono state illustrate due distinte operazioni.

[…omissis…]

CONSIDERATO pertanto che le dichiarazioni rese e la documentazione fornita dal rappresentante legale della PIAZZA AFFARI SIM S.p.A. configurano una grave violazione delle disposizioni legislative e amministrative ed in particolare dei principi in tema di separazione patrimoniale e che esse determinano una situazione di pericolo per i clienti della SIM e per i mercati;

RITENUTO che le suddette irregolarità e la conseguente situazione di pericolo per i clienti e per i mercati integrino l’ipotesi di cui all’art. 53, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

D I S P O N E

a) la sospensione degli organi di amministrazione della PIAZZA AFFARI SIM S.p.A. con sede in Milano, alla Piazza S. Giorgio, 2 e la nomina del Dott. Marco Lori, nato a Cerchio (Aq) il 31 agosto 1956, quale commissario, con l’incarico di assumere la gestione della società;

b) l’obbligo, a carico della PIAZZA AFFARI SIM S.p.A., nella gestione commissariale, in particolare, di:

1) ricostruire le modalità di utilizzo della liquidità e degli strumenti finanziari di pertinenza della clientela a fronte degli scoperti registrati sull’operatività in strumenti derivati;

2) […omissis…];

3) adottare le misure necessarie per garantire la tutela delle ragioni patrimoniali dei clienti della SIM.

Il presente provvedimento, unitamente ad una copia conforme all’originale della delibera n. 10579 del 17 marzo 1997, recante le raccomandazioni cui devono attenersi, nella gestione delle SIM, i Commissari incaricati dal Presidente della Consob, ai sensi dell’art. 53 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sarà comunicato alla PIAZZA AFFARI SIM S.P.A. e al Dott. Marco Lori nei modi e nei termini di legge e pubblicato nel Bollettino della Consob.

Con separato provvedimento verrà determinato l’importo dell’indennità spettante al Dott. Marco Lori, per la propria attività di commissario, secondo i criteri prescritti dalla delibera n. 12378 del 16 febbraio 2000.

Il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data della sua notificazione.