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La fideiussione “garantita”: non fidarsi delle apparenze

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Controllare i requisiti di solvibilità di un “garante” non è mai stata impresa semplice e, meno che mai, quando le garanzie fideiussorie vengono rilasciate da imprese commerciali diverse da banche o imprese di assicurazione.

La costituzione di una garanzia fideiussoria a favore dello Stato, immaginiamo a favore dell’Amministrazione finanziaria in presenza di crediti di imposta, fa riferimento, come è noto, alla disciplina generale contenuta nella legge 10 giugno 1982, nr.348, ove si individuano le “banche ed assicurazioni” i soli soggetti abilitati.

Ciò malgrado, il primo comma dell’art. 38 bis del d.p.r. nr.633/72 (imposta sul valore aggiunto), a proposito della < esecuzione dei rimborsi >, individua, fra gli altri, anche l’impresa commerciale, che a giudizio dell’Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità.

Le vicende di cronaca giudiziaria registrate nel tempo, che hanno coinvolto anche importanti società di calcio professionistico, hanno allarmato certi settori economico finanziari, evidenziando che la “solvibilità” era solo apparente ed addivenendo alla comune convinzione che si sia trattato di “false fideiussioni”. Ciò detto, il decreto legislativo nr.385 del 1993 (Testo Unico Bancario), individua i soggetti che possono operare nel settore finanziario, con gli artt.106 e 107 del TUB, che definiscono due specifiche categorie di intermediari finanziari:

  1. (art.106) intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco generale tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze che si avvale dell’Unità d’informazione finanziaria, soggetti soltanto ai controlli relativi ai requisiti formali richiesti per la iscrizione nel registro stesso;
  2. (art.107) intermediari finanziari, iscritti, oltre che nell’elenco generale di cui all’art.106, nell’ elenco speciale tenuto dalla Banca d’italia, individuati, previa determinazione del ripetuto Ministero dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la Consob, mediante criteri oggettivi riferibili all’attività, alla dimensione e al rapporto fra indebitamento e patrimonio.

Pertanto, la stessa amministrazione finanziaria, per crediti erariali da garantire, attraverso la presentazione di garanzie fideiussorie presentate da imprese commerciali iscritte nel solo elenco generale – ex art.106 – suggerisce l’adozione di qualche preliminare accorgimento, al fine di consentire la individuazione degli intermediari in possesso dei requisiti di solvibilità diversi da quelli formali.

Più precisamente, stabilisce: il controllo preventivo della puntuale osservanza degli adempimenti tributari e contributivi, l’esame dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi da cui poter evincere il rispetto dei principi contabili ovvero la tenuta della stato patrimoniale, la verifica della clausola statutaria circa l’esercizio del rilascio delle fideiussioni e, per ultimo un prospetto analitico delle garanzie già prestate.

Al contrario, per gli intermediari iscritti anche nell’elenco speciale – ex art. 107 – attesa la costante vigilanza della Banca d’Italia, ovvero gli strumenti di controllo ivi previsti, le garanzie fideiussorie rilasciate da tali imprese commerciali vengono ritenute adeguate ai necessari requisiti di solvibilità.

Mi è capitato di esaminare un cliente, imprenditore, che si è presentato in banca per chiedere un “affidamento” per un consistente ammontare, esibendo, nel contempo, un atto di fideiussione, rilasciato da una società finanziaria (s.p.a.), denominato “concessione di finanziamento nella forma di garanzia sostitutiva del credito”.

Lo stesso cliente, al riguardo, spontaneamente ha aggiunto: “caro Falcone, le segnalo qualche perplessità sull’atto di fideiussione che le ho appena esibito in originale, atteso che, mi è stato rilasciato dalla società finanziaria senza alcuna difficoltà ovvero senza nessuna verifica circa la mia imprenditorialità, come l’oggetto sociale, il fatturato, regolarità contributiva dei dipendenti, lettura di bilanci etc.”.

Lo stesso imprenditore, persona onesta, aggiunse anche il fatto di averla pagata pochissimo, in relazione all’importo del finanziamento richiesto di circa 400 milioni del vecchio conio (lire).

Appare superfluo sottolineare che l’impresa è risultata iscritta nel solo elenco generale e che nessuna garanzia è stata accettata e rifiutando l’apertura di credito.

Detto ciò, per l’esercizio del credito e/o per qualsivoglia altra esigenza, per avere una “fideiussione garantita”, appare opportuno ricercare la presenza della società finanziaria, quale garante del buon fine della operazione, unicamente nell’elenco speciale di cui all’art.107 del Testo Unico Bancario.

Banca avvisata, mezza salvata!