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Giustizia dell’antiriciclaggio: cari avvocati vi commento la cronaca di un disastro

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La Giustizia dell’antiriciclaggio: cari avvocati vi commento la cronaca di un disastro!

 

Alcuni decenni addietro nel mentre ero al Comando di reparti della Guardia di finanza, qualche pubblico ministero al quale consegnavo l’Informativa al termine di una lunga attività investigativa svolta, mi sono spesso sentito dire: “ma lei perché non ha fatto l’avvocato?”

Detto questo, dopo circa trenta anni nel Corpo e una decina passati successivamente all’interno di un Gruppo bancario alla ricerca di “flussi finanziari di dubbia provenienza”, in pratica soldi sporchi, mi capita spesso di leggere sentenze di condanna per fatti di “riciclaggio di denaro sporco”, sovente conseguenti – come in questo caso – ad “omesse segnalazioni di operazioni sospette”.

La Guardia di finanza contesta, notificando subito un Verbale di constatazione con il riepilogo dei rilievi di natura amministrativa, il Ministero dell’Economia e delle Finanze – senza alcun esame o valutazione di sorta – fa “copia & incolla” applicando solitamente una sanzione amministrativa del 10% sull’importo complessivo che si assume non segnalato.

Se il povero disgraziato – in genere il Direttore di filiale, considerato tecnicamente l’autore principale della violazione e, in solido, la Banca da cui dipende – decide di appellarsi al giudizio di un Tribunale fino ad arrivare in Cassazione come il caso che cercherò di commentare di cui vi è traccia dettagliata nella  sentenza n.25735 del 30 ottobre 2017 della Suprema Corte di cassazione. 

Perché ne parlo?

Non certo per voler apparire il primo della classe, lungi da me: non sono e non faccio l’avvocato anche se, lo confesso, mi sarebbe piaciuto molto farlo!

La mia è una riflessione di buon senso, maturata grazie ad una esperienza fatta sul campo, a mie spese!

Nella materia specifica dell’antiriciclaggio tengo a sottolineare che ho svolto sovente la funzione di difensore – in sede amministrativa davanti al Mef – redigendo la Memoria difensiva all’uopo presentata dallo stesso presunto trasgressore.

In altri casi, ho svolto la funzione di “consulente” per conto di noti studi legali del Foro di Bari e Trani.

In tutti i contenziosi che ho avuto la fortuna di seguire, ho sempre vinto, sono orgoglioso di questo? Assolutamente SI!

Cassazione – Sentenza n. 25735 del 30 ottobre 2017

La vicenda trae origine presso il Banco di Sicilia, per una operatività registrata da una posizione nel periodo 1995/98 laddove, l’amministratore della “Cooperativa Interprovinciale Produttori Ortofrutticoli” a r.I., emetteva una serie di assegni di poco sotto alla soglia obbligatoria di registrazione dei venti milioni, incassandoli con la formula “m.m.”.

La sanzione irrogata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in prima facie, risultò ammontare a circa un miliardo delle vecchie lire ed esattamente £. 987.206.000.

Il direttore di filiale, Sergio Spanò, avverso l’Ordinanza del Ministero, opponeva ricorso accolto dal Tribunale nel dicembre 2006.

Il ministero presentava appello incidentale e con sentenza n. 1610 dei 19.10/15.11.2012 la corte d’appello di Palermo rigettava l’opposizione esperita da Sergio Spanò avverso l’ordinanza – ingiunzione e condannava l’appellato alle spese del doppio grado e di c.t.u..

Al netto delle eccezioni  preliminari evidenziate dal ricorrente e rigettate dall’Ufficio giudicante, la Corte di Appello  evidenziava quanto segue.

Innanzitutto:

  • che, nel periodo in cui l’appellato aveva ricoperto la carica di direttore dell’agenzia n. 2 di Bagheria, la “Cooperativa Interprovinciale Produttori Ortofrutticoli”aveva emesso circa 130 assegni ai fini del prelievo di contante dell’importo ciascuno di lire 19.500.000 ed oltre 90 assegni parimenti ai fini del prelievo di contante dell’importo ciascuno di lire 19.000.000;
  • che, così come evidenziato dal c.t.u., in taluni momenti del periodo temporale nella fattispecie rilevante l’emissione degli assegni del suindicato ammontare si registrava con una frequenza quasi giornaliera. Altresì, che le riferite risultanze palesavano un evidente intento elusivo, ossia il proposito di aggirare la segnalazione di cui alla normativa “antiriciclaggio”;
  • che ciò tanto più che a decorrere dalla stagione 1996/1997 il mezzo normale di pagamento dei soggetti che conferivano prodotti agricoli alla cooperativa, era costituito dal mandato di pagamento e che le istruzioni operative emanate dalla Banca d’Italia (cosiddetto “decalogo”) nel febbraio del 1993 ed aggiornate nel novembre del 1994 “imponevano ai funzionari, nei casi di operazioni sospette, compiti di collaborazione”;
  • che nessuna esimente può rinvenirsi dalla circostanza che l’anomala operatività non sia stata intercettata dalla procedura “G.I.ANO.S” – Generato Indici Anomalia delle operazioni Sospette.

Per come si legge nelle motivazioni fatte proprie dalla Corte di Appello si parla di una “condotta elusiva per aggirare l’obbligo di “Segnalazione di operazione sospetta”. 

Operatività anomala

Avendo letto per intero i fatti di causa contenuti nella richiamata sentenza della Suprema corte, voglio evidenziare alcune evidenti incongruenze e contraddizioni non rilevate dalla Guardia di finanza – ma questo lo giustifico per l’affannosa ricerca di fare risultato e alzare i grafici – non giustifico affatto il Mef che condanna senza leggere e ancora meno giustifico la classe forense, che si arroga il diritto di difendere senza conoscere o approfondire la materia a sufficienza.

Andiamo con ordine:

  • in termini generali il rischio di riciclaggio sussiste quando arriva la provvista finanziaria sul conto, nella misura in cui come operatore bancario o finanziario gli devo attribuire una patente di legittimità;
  • in presenza di ragionevoli sospetti, non chiariti in alcun modo dal cliente, titolare del rapporto, senza ritardo, si diceva allora, bisogna procedere alla Segnalazione di operazione sospetta (oggi, dal 4 luglio 2017, ad Horas bisogna dare corso alla SOS);
  • nel caso nostro, le provviste sul conto aziendale, intestato alla dichiarata attività economica – Cooperativa Interprovinciale Produttori Ortofrutticoli  – per la quale ho ragione di pensare che esista una regolare omologazione del Tribunale, una iscrizione camerale e una Partita IVA con annessa istituzione della contabilità – e pertanto trattasi di ricavi contabilizzati nelle scritture contabili e quindi sottoposte a regolare tassazione. Appare superfluo sottolineare che la condotta del cliente, circa l’origine della provvista finanziaria, tracciabile, non sottende in alcun modo un esercizio di attività illecita tale da giustificare una Segnalazione di operazione sospetta;
  • lo stesso cliente, come documentato dall’attività investigativa svolta dalla Guardia di finanza, ha effettuato nel periodo 1995/1998, una serie di prelievi di denaro contante, utilizzando la formula “m.m.” per assegni emessi di poco al di sotto l’obbligo di registrazione in Archivio Unico Informatico che all’epoca era di venti milioni di lire. Questa tipologia di operatività ha inciso per circa il 10% di tutte le somme uscite dai conti con modalità assolutamente tracciabili – assegni con formula “non trasferibile” e bonifici;
  • l’operatività registrata, classificata dall’organo investigativo e/o giudicante come “elusivanella realtà non ha eluso assolutamente niente, laddove la registrazione in AUI diventa obbligatoria e quindi definitiva, grazie all’istituto della c.d. “operatività aggregata” (quando nell’arco della settimana le singole operazioni risultano superiori a venti milioni di lire);
  • la tipologia di operatività era strumentale all’esercizio della riferita attività economica, con l’acquisto di prodotti agricoli da piccoli produttori, certamente poco inclini ad accettare pagamenti con bonifici o assegni “non trasferibili” (dovevano perdere una giornata lavorativa per recarsi in banca e versarli o cambiarli).

In altri termini, per farla breve, visto che avete già letto la sentenza di trenta pagine, l’unica violazione che, in presenza di accertamenti adeguati sulle “scritture contabili” da parte della ripetuta Guardia di finanza  per conoscere gli estremi delle controparti nelle transazioni in denaro contante – ovviamente superiore alla soglia dei venti milioni – avrebbero potuto acclarare senza ombra di dubbio, la seguente ed unica violazione:

“Irregolare trasferimento di denaro contante”, per la quale è prevista una sanzione amministrativa per ambo i contraenti.

Signori avvocati, per difendere non basta solo lo studio o la vocazione: in qualche caso serve anche l’esperienza!