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Antiriciclaggio ditta individuale: eccezioni possibili al titolare d’impresa

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Con il Decreto legislativo 231/2007, nell’ambito dell’Adeguata verifica della clientela, è stato introdotto anche il concetto del “Titolare effettivo” del rapporto ovvero dell’operazione economica posta in essere al cospetto dell’Intermediario, del professionista o di altro soggetto tenuto all’osservanza degli obblighi antiriciclaggio.

L’articolo 2 dell’Allegato tecnico al Decreto in parola, spiega il significato che deve attribuirsi alla definizione di “Titolare effettivo” e riportato in appendice al presente articolo[1].

Dalla lettura di quanto testè ricordato nel richiamato allegato tecnico, si può agevolmente notare che la figura del Titolare effettivo sembra configurarsi unicamente per le società (senza distinzione fra quelle di persone o di capitali), ovvero per le Fondazioni ed i Trust che possono effettivamente apparire in un modo, ai fini dell’amministrazione o delle decisioni di vertice ma che, nella realtà sono governate da soggetti terzi, non facenti parte dei rispettivi Consigli di amministrazione.

Sembra potersi ragionevolmente concludere che, nella Ditta individuale, per definizione, il Titolare effettivo non può che essere il titolare dell’impresa (c.d. Imprenditore individuale) e questa potrebbe essere la ragione per la quale l’impresa individuale non è considerata nella casistica descrittiva del richiamato Allegato tecnico.

Tuttavia, a mio avviso, ci possono essere delle eccezioni che l’Intermediario, il professionista (legale o contabile) ovvero, qualunque Altro soggetto chiamato dalla normativa antiriciclaggio a fornire la c.d. Collaborazione attiva, sarà tenuto a valutare al fine di commisurare adeguatamente l’approccio basato sul rischio al tipo di cliente.

Più precisamente, per la corretta valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, tutti i soggetti obbligati al rispetto dei rigori della normativa antiriciclaggio devono sempre fare – a prescindere dalla natura giuridica dell’interlocutore – una valutazione soggettiva del cliente e oggettiva dell’instaurando rapporto, operazione ovvero prestazione professionale.

Per valutazione soggettiva dobbiamo intendere una conoscenza approfondita o comunque sufficiente del cliente in ordine alla sua attività economica, la sua onorabilità sul territorio, il suo tenore di vita, le frequentazioni etc.

Relativamente alla valutazione oggettiva invece, dobbiamo riferirci alla natura della relazione, al tipo di operazione richiesta, alla sua entità economica o modalità di esecuzione (immaginiamo un bonifico proveniente da un Paese a rischio ovvero, attraverso l’interposizione ingiustificata di nominativi diversi ed estranei all’operazione richiesta), alla frequenza e ripetitività dell’operazione, ivi compresa la eventuale insofferenza a fornire delucidazioni sulla origine delle risorse o sui nominativi indicati quali soci di capitale.

E’ stato chiesto alla Banca d’Italia se l’Intermediario sia tenuto a verificare la correttezza dei dati identificativi del Titolare effettivo forniti dal cliente, ovvero sia sufficiente verificare la non manifesta infondatezza di quanto dichiarato dal cliente e acquisire informazioni sulla struttura proprietaria senza dover ricostruire tutti i passaggi che riconducono al titolare effettivo.

Ora, posto che l’approccio basato sul rischio presuppone ogni approfondimento possibile, v’è da chiedersi quali possono essere, in concreto, le eccezioni del Titolare effettivo in presenza di una dichiarata e registrata Ditta individuale?

A titolo di esempio, pensiamo:

  1. Ad una neocostituita Ditta individuale, avviata da un giovane, figlio di un vecchio imprenditore, già condannato in modo definitivo  alla pena accessoria della “Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione” (ex art.32-ter Codice penale);
  1. Ad un imprenditore individuale condannato in modo definitivo lla pena accessoria della Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (ex art.32-bis del Codice penale);
  1. Al prestanome dichiarato, ovvero desumibile da una serie di atteggiamenti che fanno fondatamente dedurre che il vero titolare dell’impresa è persona diversa dall’imprenditore apparente e ufficiale.

In definitiva, sapere che l’azienda, sia pure ditta individuale, è gestita ed amministrata da persona particolarmente chiacchierata, con precedenti penali specifici e contiguo alla criminalità organizzata sul territorio, potrà significare sicuramente un diverso grado di attenzione e valutazione ai fini della Segnalazione di operazione sospetta che costituisce, come è noto, lo sbocco finale dell’intero impianto normativo basato sulla Collaborazione attiva.

Possiamo pertanto concludere che anche per la Ditta individuale necessita di una particolare attenzione ai fini della individuazione del Titolare effettivo.

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[1] “”Art. 2.

Articolo 1, comma 2, lettera u). Titolare effettivo

Per titolare effettivo s’intende:

a) in caso di società

  1. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un’entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
  2. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un’entità giuridica;

b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi

  1. se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un’entità giuridica;
  2. se le persone che beneficiano dell’entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale e’ istituita o agisce l’entità giuridica; 3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un’entità giuridica.