Società

L’azione penale, nel quadro di una politica criminale

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“Il Pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale”.

Introduco il mio ragionamento con il riporto testuale dell’Articolo 112 della nostra Costituzione per sottolinearne, in concreto, al pari di tanti altri passaggi della stessa Carta, per dire che trattasi di un dogma non più sopportabile tanto più in quanto mai concretamente applicato nella pratica processuale.

Se aveva un senso all’epoca della sua promulgazione, laddove i nostri Padri costituenti avevano sofferto la dittatura fascista, oggi appare una prescrizione assolutamente anacronistica.

Perseguire tutto, sempre e comunque, senza alcuna preliminare valutazione in termini di allarme sociale e concreta minaccia allo Stato di diritto, significa consentire a pochi di selezionare i reati da perseguire.

Per fare un esempio, pensiamo ad una Procura della Repubblica con un potenziale logistico e organizzativo, in termini di struttura e personale annesso, in grado di gestire e portare a termine 100 processi penali all’anno.

Se, nella realtà, iscrive 200 notizie di reato nell’apposito Registro [1], in modo inevitabile ed assolutamente prevedibile procederà all’archiviazione per “intervenuta prescrizione” del 50% delle notizie di reato e fascicoli processuali annessi.

Con quale criterio, oggi, i nostri Procuratori della Repubblica decidono quali fascicoli far prescrivere?

Si segue un criterio cronologico temporale in base alla data di iscrizione oppure in base ad una valutazione circa l’allarme sociale che ne deriva? Possiamo dire che un reato come la concussione lo facciamo prescrivere mentre si persegue una rapina in banca? E’ preferibile perseguire un reato commesso da un noto politico che produce un indotto mediatico senza pari o invece il reato commesso dall’uomo qualunque di maggiore pericolosità sociale?

Tutto questo, è giusto farlo decidere al singolo Procuratore della Repubblica spesso interessato ad obiettivi anche estranei ad esigenze di giustizia ma solo acquisire un “ritorno mediatico” in vista di una candidatura politica?

Come vedete sono tutti interrogativi legittimi, se si assume, con assoluta certezza che, per come già detto, il 50% di quelle notizie di reato non saranno “approfondite” per mancanza di tempo e risorse investigative.

E allora si trovi il coraggio e l’ambizione di cambiare: perseguiamo i reati secondo una politica criminale pianificata dal Parlamento, liberamente eletto dai cittadini, al quale hanno anche demandato il compito di assicurare la migliore giustizia possibile per una sana convivenza civile e democratica.

A cosa serve continuare a dire che l’azione penale è obbligatoria quando sono certo che il 50% di quella richiesta di giustizia non sarà assolta.

E allora, abbattiamo questa ipocrisia e facciamo quello che si fa in tutti i Paesi civili e democratici, laddove attraverso un’adeguata politica criminale vengono fissate le priorità a vantaggio di una giustizia celere e concreta a tutto vantaggio dei più deboli.


[1] Del registro delle notizie di reato esistono diversi modelli:

  1. Il modello 44, ossia il registro delle notizie di reato a carico di persone ignote o, comunque, le notizie per le quali il pubblico ministero, nel momento in cui ordina l’iscrizione, non è in grado di individuare la persona alla quale debba essere addebitato il reato, ovvero di formulare un addebito nei confronti di un soggetto ben preciso.
  2. Il modello 21 (4), vale a dire il registro delle notizie di reato a carico di persone note, ove vengono iscritte le notizie di reato per le quali fin dall’origine risulti individuato il nome del presunto autore o per le quali un possibile autore venga individuato dopo l’iscrizione nel registro delle notizie contro ignoti.
  3. Il modello 21-bis, per i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace che viene tenuto dalla procura della repubblica presso il tribunale.
  4. Inoltre, l’ordinamento processuale penale ha espressamente previsto nel decreto ministeriale 30 settembre 1989, recante l’approvazione dei registri in materia penale, l’impianto di un apposito registro, denominato – modello 45(5): Registro degli atti non costituenti notizia di reato, nel quale raccogliere, appunto, quegli atti che riposano ancora nel “limbo” della non sicura definibilità, ma che postulano una fase di accertamenti “preliminari”. Più in particolare, si tratta delle c.d. pseudo notizie di reato, quali, ad esempio, gli esposti. Tuttavia, risulta del tutto certo che, qualora si evidenzi la notizia di reato, il pubblico ministero dovrà procedere a nuova iscrizione in uno degli altri due registri, a seconda che l’indagato sia noto o ignoto.
  5. Il modello 46, detto anche registro delle notizie anonime (previsto dagli artt. 108 disp.att. c.p.p. e 5 d.m. 30 settembre 1989, n. 334) delle quali, come stabilisce l’art. 333, comma 3, c.p.p., non può essere fatto alcun uso nel procedimento penale, salvo alcune eccezioni. Più in dettaglio, l’art. 240 c.p.p. permette che le notizie anonime siano utilizzate se costituiscono corpo del reato o provengono comunque dall’imputato. Per completezza espositiva, osservo, altresì, che il registro delle notizie anonime è suddiviso per anni, ed in esso vengono iscritti la data in cui il documento è pervenuto ed il relativo oggetto. Inoltre, il predetto registro ed i documenti vengono custoditi presso la procura della repubblica con modalità tali da assicurarne la più completa ed assoluta riservatezza. Tuttavia, decorsi cinque anni i documenti stessi ed il registro vengono distrutti, con uno specifico provvedimento adottato annualmente dal procuratore della repubblica.