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Le polizze vita e la quota di legittima, come funziona

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Anche con i premi versati nelle polizze vita non si può ledere la quota di legittima

di Daniele Bussola (gruppo Cattolica Assicurazioni)

La lesione della legittima si ha quando una persona, con testamento o con delle donazioni, dispone a favore di alcuni soggetti di una quota del suo patrimonio superiore alla quota disponibile stabilita dalla normativa vigente. Così facendo uno o più legittimari ereditano una quota inferiore a quella minima loro spettante.

I legittimari sono le persone ai quali la legge riserva una quota dell’eredità del de cuius e sono: il coniuge, i discendenti (figli, nipoti), o in mancanza dei discendenti gli ascendenti (genitori, nonni).
Nonostante le polizze vita non rientrino nell’asse ereditario e i beneficiari acquisiscano, in base all’articolo 1920 del Codice Civile, un diritto proprio nei confronti della compagnia assicurativa anche con le polizze vita si può ledere le quote di legittima.

Polizze vita e legittima, cosa dice la Cassazione

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 3263 del 19/02/2016 ha enunciato che le polizze di assicurazione sulla vita che abbiano un contenuto finanziario sono configurabili come “donazioni indirette” del contraente a favore dei beneficiari delle polizze stesse.
La Suprema Corte osserva che si tratta di polizze “a contenuto finanziario ed assicurativo” con le quali l’indennizzo spettante a seguito del decesso dell’assicurato viene attribuito direttamente ai beneficiari designati senza transitare attraverso l’asse ereditario.

La definizione di donazione indiretta non è contemplata nell’attuale legislazione, ma viene comunemente identificata in ogni atto, diverso dalla donazione contrattuale definita negli articoli 769 e seguenti del Codice Civile, con il quale il disponente con spirito di liberalità si sia impoverito arricchendo il beneficiario.

Nella sentenza sopra citata la Corte di Cassazione ha anche enunciato che nel contratto di assicurazione sulla vita “la designazione quale terzo beneficiario di persona non legata al designante da alcun vincolo di mantenimento o dipendenza economica deve presumersi, fino a prova contraria, compiuta a spirito di liberalità e costituisce una donazione indiretta”.

Perciò la donazione indiretta ha come elemento caratterizzante non tanto una particolare tipologia di contratto, ma il doppio effetto economico dell’impoverimento del donante e dell’arricchimento del beneficiario.

In caso di assicurazione sulla vita in favore di terzo l’articolo 1923 del Codice Civile indica espressamente l’oggetto della donazione nei premi pagati, ovvero in ciò che esce dal patrimonio del disponente.

La Corte di Cassazione Sezione Seconda Civile già nella sentenza n. 6531 del 2006 aveva specificato che “L’unico depauperamento che si verifica nel patrimonio del contraente assicurato è costituito dal versamento dei premi assicurativi da lui eseguito in vita e, pertanto, solo le somme versate a tale titolo possono considerarsi oggetto di liberalità indiretta a favore del terzo designato come beneficiario, con conseguente assoggettabilità all’azione di riduzione eventualmente proposta dagli eredi legittimi.”.

Perciò anche con le polizze vita c’è il rischio di ledere la quota di legittima, ma vanno considerati i premi versati e non l’importo della prestazione.

Inoltre, gli eredi del contraente possono invocare, sempre rispetto ai premi pagati, le norme sulla collazione e sulla riduzione delle donazioni solo per le assicurazioni vita a favore di terzi nelle quali la designazione del beneficiario sia avvenuta donandi causa.

In questi casi i premi versati nelle polizze vita rientrano nella riunione fittizia del patrimonio e per determinare il patrimonio riunito si deve procedere alla costituzione dell’attivo eredita¬rio che comprende tutti i beni mobiliari ed immobiliari del de cuius.
A tale ammontare vanno sommate anche eventuali donazioni fatte agli eredi legittimari, agli altri eredi/parenti e a terzi soggetti. Perciò la formula è la seguente: Riunione fittizia del patrimonio = Relictum (ciò che è stato lasciato) – Debiti + Donazioni.