Legittima difesa: vittime della Costituzione!
La norma sulla “Legittima difesa – art. 52 cp così recita:
“Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”.
Con le polemiche che sono seguite per l’uso infelice della parola “notte” nel disegno di legge n.3785, la Camera dei Deputati ha dato un primo SI alla modifica delle norme contenute nel Codice penale a proposito della “Legittima difesa”.
Nelle more di leggere il nuovo testo normativo che uscirà dal Senato della Repubblica accontentiamoci oggi di leggere lee prime novità introdotte, quali:
- la prima novità riguarda le situazioni che vengono considerate “legittima difesa”; è introdotta una modifica al secondo comma dell’art. 52 cp., in base alla quale si considera legittima difesa la reazione a un’aggressione commessa in tempo di notte, ovvero la reazione a seguito dell’introduzione in casa, in negozio o in ufficio, con violenza alle persone o alle cose, ovvero con minacciao con inganno;
- viene poi precisato l’ambito di applicazione della fattispecie dell’eccesso di legittima difesa: all’interno dell’art. 59 c.p. è inserita la seguente previsione: “la colpa dell’agente è sempre esclusa quando l’errore è conseguenza del grave turbamento psichico causato dalla persona contro la quale è diretta la reazione in situazioni comportanti un pericolo attuale per la vita, per l’integrità fisica, per la libertà personale o sessuale”;
- l’ultima novità riguarda la previsione dell’assistenza legale a carico dello Stato: quando sia dichiarata la non punibilità per legittima difesa, le spese processuali e i compensi degli avvocati saranno a carico dello Stato (l’onere per le finanze pubbliche è stimato in 295.200 euro a partire dal 2017).
Sicurezza – sentimento percepito
Lo sconcerto del sentire comune in presenza di fatti di sangue conseguenti ad episodi di cronaca giudiziaria, sovente provocati dalla umana e giusta reazione di chi, notte o giorno che sia, si vede assalire in casa, in ufficio o in azienda.
Usando un’arma da fuoco e scappandoci il morto, sorge la necessità di conoscere i fatti, capire la dinamica e accertare, se mai ce ne sono le conseguenti responsabilità.
Per fare questo, l’Autorità giudiziaria – si usa dire come “atto dovuto” – iscrive nel Registro degli indagati – Mod. 21 – colui che ha usato un’arma per difendersi, cioè lo sventurato che ha ricevuto la visita degli assalitori o, nella migliore delle ipotesi nel Mod.44 a carico di ignoti.
E’ qui che scatta l’indignazione del comune sentire, ritenendo offensivo ed indecente che un cittadino comune, leso nella sua privacy e addirittura minacciato nella sua incolumità fisica e quella dei suoi cari, debba subire l’onda mediatica e le conseguenze di un processo penale.
Le novità che oggi si pensa di introdurre, nella realtà, sono esattamente quelle che oggi, il Pubblico ministero cerca di accertare con l’esercizio dell’azione penale.
Penso ad esempio alla novità secondo la quale viene esclusa la fattispecie dell’eccesso di legittima difesa quando, “la colpa dell’agente è sempre esclusa quando l’errore è conseguenza del grave turbamento psichico causato dalla persona contro la quale è diretta la reazione in situazioni comportanti un pericolo attuale per la vita, per l’integrità fisica, per la libertà personale o sessuale”[1].
Stato dell’arte
Mi chiedo, cosa cambierà con le novità preannunciate?
In pratica, al netto della demagogia populista di talune forze politiche non credo che cambierà nulla, nella misura in cui, in presenza di fatti di sangue, provocati da intrusioni violente nell’altrui privacy, ci sarà sempre un magistrato “obbligato” all’esercizio dell’azione penale anche in presenza di una dinamica assolutamente chiara in grado di evidenziare i fatti di causa.
In pratica, un “indagato” ci deve stare sempre, lo dice la più bella Costituzione del mondo che, personalmente, già in epoca non sospetta ho definito “folle” laddove stabilisce l’obbligatorietà dell’azione penale:”Il Pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale – Art.112 Costituzione” https://www.wallstreetitalia.com/la-politica-in-vetrina-obblighi-follie/ .
Insomma cari amici, rassegniamoci: siamo tutti vittime, almeno potenziali, della Costituzione più bella del mondo!
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[1] Nuova formulazione dell’art.59 cp