Parte ad agosto una nuova consultazione pubblica firmata da Bankitalia che riguarda l’attuazione del pacchetto europeo MiFID II/MiFIR e le modifiche decise dall’istituto guidato da Ignazio Visco.
Fino al prossimo 23 ottobre 2018 tutti i soggetti interessati potranno inviare commenti e proposte al documento che si compone di due parti. Al centro del documento le modalità di rilascio e revoca delle autorizzazione per l’operatività in Italia delle banche non-UE.
Lo schema di disposizioni si compone delle seguenti parti:
- Parte I, contenente un nuovo regolamento della Banca d’Italia che disciplina – in attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF – gli obblighi degli intermediari che prestano servizi e attività di investimento e gestione collettiva del risparmio in materia di: governo societario e requisiti generali di organizzazione, compresi i sistemi interni di segnalazione delle violazioni; sistemi di remunerazione e di incentivazione; continuità dell’attività; organizzazione amministrativa e contabile, compresa l’istituzione delle funzioni di controllo della conformità alle norme, gestione del rischio dell’impresa, audit interno; responsabilità dell’alta dirigenza; esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti; deposito e sub-deposito dei beni della clientela;
- Parte II, contenente le modifiche alle disposizioni della Circolare n. 285/2013 sull’autorizzazione alla prestazione di servizi di investimento da parte delle banche italiane, nonché sulla prestazione di tali servizi da parte di banche estere in Italia e di banche italiane all’estero (c.d. operatività transfrontaliere.
Le principali revisioni apportate per la prima parte riguardano “il rafforzamento dei presidi di governo societario dei gestori (es. ruolo del Presidente, presenza degli amministratori indipendenti nell’organo con funzione di supervisione strategica), nonché del sistema dei controlli interni, che non discende direttamente dalle regole europee del pacchetto MiFID2/MiFIR ma appare opportuno in ragione della rilevanza dell’attività svolta dai gestori e in un’ottica di allineamento tra tutti i soggetti che prestano servizi di investimento” come si legge nella relazione illustrativa della Banca d’Italia.
Le principali modifiche della seconda parte invece attengono ai seguenti profili: autorizzazione alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento delle banche italiane; prestazione transfrontaliera di servizi e attività d’investimento nell’UE attraverso il ricorso ad agenti collegati; autorizzazione alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento delle banche non-UE”.