A leggere la sentenza di ieri della Suprema Corte di cassazione[1] si ha l’impressione di parlare delle “ovvietà” laddove si dice che l’Organo di controllo di una Compagnia di Assicurazione, parliamo del Collegio sindacale, deve svolgere un controllo di merito nell’espletamento delle attività istituzionali e non limitarsi all’aspetto formale.
Genesi della vicenda
Con delibera n. 18725 del 6.12.2013 la “Consob” ingiungeva ad Alessandro Rayneri, quale sindaco dal gennaio 2003 al 13 aprile 2012 della “Milano Assicurazioni” s.p.a., il pagamento della somma di euro 382.000,00, corrispondente all’ammontare complessivo di sanzioni pecuniarie irrogate per non aver adempiuto i doveri imposti dall’art. 149, 1° co., lett. a), b), c) e c bis), T.U.F. in relazione ad operazioni con parti correlate poste in essere dalla “Milano Assicurazioni” con taluni soci di riferimento ovvero con società a costoro facenti capo, in relazione al rinnovo ed all’estensione dell’incarico di consulenza conferito all’ingegner Salvatore Ligresti ed in relazione alle carenze riscontrate nel sistema di controllo interno e nella struttura organizzativa.
Se è vero che la gestione, la strategia e l’indirizzo operativo di una società di capitali, sia pure un Intermediario finanziario compete, da Statuto, al Consiglio di amministrazione è altresì vero che il controllo circa il rispetto delle norme di legge, relativamente ai rischi assunti, alla veridicità delle operazioni documentate compete, oltre agli organi di controllo interno, anche e soprattutto al collegio sindacale.
Decisione
Completamente respinte le argomentazioni del professionista contenute nel ricorso presentato all’attenzione degli Ermellini, nel tentativo di annullare o almeno contenere la sanzione irrogata dalla Commissione.
Ha parlato della “impossibilità di avvedersi”, della “insussistenza di segnali di allarme circa la illiceità di talune operazioni” o addirittura è arrivato a di essersi basato sul parere pro veritate fornito dall’Organo di controllo interno alla società.
E’ come chiedere all’Oste se il vino è buono!
[1] Sez. SECONDA CIVILE, Sentenza n.20437 del 28/08/2017 (ECLI:IT:CASS:2017:20437CIV), udienza del 27/02/2017, Presidente PETITTI STEFANO Relatore ABETE LUIGI