Nei momenti economicamente più difficili, ci si può imbattere nel non riuscire a pagare la rata del mutuo. Una scelta finanziaria che può però avere ripercussioni durissime, fino al pignoramento della propria abitazione. Vediamo tutto nell’analisi.
Cosa succede se non si paga?
Nulla di buono, chiaramente. La morosità può essere di diverse tipologie: mancato pagamento anche di una sola rata; ritardo di oltre 180 giorni dalla scadenza nel pagamento, anche di una sola rata; ritardo, tra 30 e 180 giorni dalla scadenza, nel pagamento delle rate per più di sette volte, anche non consecutive.
Nel caso di rate di mutuo non pagate le conseguenze sono ben definite. La Banca, infatti, per tutelarsi seguirà un iter così scandito che, solo nei casi più gravi, terminerà con la risoluzione del contratto di mutuo. Non esiste alcuna tutela normativa qualora a essere in ballo sia la prima casa, che può essere ugualmente pignorata tutte le volte in cui il debito è di natura privata.
Le mosse della banca
Primo step, applicazione di una mora: in caso di mancato o ritardato pagamento di una rata, il mutuatario sarà tenuto a pagare gli interessi di mora per risarcire la propria Banca del danno subito. I tassi di mora, in linea generale, comportano una maggiorazione dei tassi di interesse già pattuiti con l’Istituto di Credito, che varia dal 2 al 4% per ogni rata non pagata.
Seconda mossa, iscrizione del nominativo del debitore non pagante al SIC, il Sistema di Informazioni Creditizie gestito dal CRIF in cui sono raccolti i dati sui finanziamenti richiesti da privati, cittadini o imprese. Essere inseriti all’interno del SIC comporta una reale difficoltà ad ottenere ulteriori finanziamenti da Banche e Finanziarie, anche solo per richiedere prestiti dalle cifre contenute. L’iscrizione, però, non ha carattere irreversibile: sarà sufficiente regolarizzare i pagamenti con la propria Banca, la quale si farà carico di procedere con l’aggiornamento del database, che avverrà entro limiti di tempo stabiliti in base alla tipologia dell’inadempienza.
Terzo e ultimo passo, quello irreversibile, pignoramento dell’immobile su cui grava l’ipoteca, che può sfociare nella messa all’asta dell’immobile stesso. La Legge prevede che il pignoramento possa avvenire: in caso di ritardo maggiore di 30 giorni ma inferiore a 180 nel pagamento di almeno 7 rate; in caso di ritardo maggiore di 180 giorni nel pagamento di una o più rate. In questo caso, anche una sola rata arretrata è sufficiente per far scattare il pignoramento.
La riforma del 2016
Un aiuto ai risparmiatori è arrivato dalla Legge. In seguito alla riforma introdotta nel 2016, il pignoramento della banca per mutuo non pagato è possibile solo dopo 18 rate non pagate. Per i mutui stipulati prima del 2016, invece, sono sufficienti solo sette rate non pagate del mutuo per permettere alla banca di iniziare le procedure per il recupero del credito.
La banca per poter pignorare deve essere in possesso di un titolo esecutivo, un atto che permette al creditore di agire esecutivamente contro il debitore. La banca quindi può notificare il precetto, un avviso con cui si intima il creditore di procedere al pagamento entro 10 giorni. In caso di mancato adempimento, il creditore ha 90 giorni di tempo per procedere con il pignoramento. Se ciò non avviene, il creditore deve fare emettere un nuovo precetto. Dopo il pignoramento la casa può essere venduta all’asta per soddisfare il debito contratto con il creditore.
Le soluzioni
Quando ci si trova in questa situazione, la prima soluzione è cercare di saldare quanto prima il debito pagando gli interessi di mora accumulati alla banca. Altra mossa preventiva possibile: c’è il Fondo statale che consente la sospensione del pagamento del mutuo, lo si può richiedere presentando domanda alla banca in cui avete il mutuo con il modulo che si trova sul sito Consap. La sospensione può essere di 18 mesi al massimo. Dopodiché, in un modo o nell’altro, bisognerà trovare il modo di onorare il debito contratto con l’istituto di credito sino al termine pattuito.