Manipolazione Euribor, sentenza Ue rende nulli contratti di mutuo
NEW YORK (WSI) – Su un sistema bancario fraudolento, si abbatte l’ennesima tegola. E’ quanto scrivono in una nota congiunta l’Adusbef e Federconsumatori, in cui si legge:
“la sentenza pubblicata (con ritarido) dalla Ue su multa di 1,7 mld irrogata al cartello bancario, rende nulli i contratti e offre il diritto tangibile al risarcimento a utenti truffati di mutui, prestiti derivati.
La sanzione di 1,7 mld di euro inflitta dalla Commissione Europea al cartello bancario che ha manipolato l’Euribor ha un effetto diretto nei confronti delle banche multate, ma indiretto sulla legittimità del tasso Euribor che risulta indelebilmente marchiato e del tutto inattendibile, offrendo così il diritto ai cittadini europei che si trovano a stipulare contratti con riferimento un indice illecito, l’Euribor, formatosi in aperta violazione delle norme di ordine pubblico ed economico dunque a stipulare contratti invalidi, dalla palese nullità.
La pubblicazione della sentenza, seppur con un grave ritardo di 2 anni, offre il diritto al risarcimento alle famiglie italiane che tra il 2005 ed il 2008, gli anni incriminati dalla manipolazione dell’Euribor, avevano contratto mutui a tasso variabile per circa 230 miliardi di euro, i cui interessi legati al tasso Euribor erano superiori a 30 miliardi di euro. I traders stranieri ed italiani che hanno deciso il tasso Euribor con la evidente e riconosciuta manipolazione sanzionata dall’UE, hanno provocato un danno ai sottoscrittori di mutui e derivati ancorati al tasso Euribor, che Adusbef e Federconsumatori avevano stimato in oltre 3 miliardi di euro a carico di 2,5 milioni di famiglie italiane danneggiate da tale conclamata illegalità, con una media di 1.200 euro di danni pro-capite, i cui contratti di mutuo legati all’Euribor, nel 2008 superò il tasso del 5,3%.
Tali contratti appaiono irrimediabilmente nulli per indeterminatezza relativa al tasso corrispettivo manipolato (applicazione art. 1284 c.c.) e per contrarietà dell’oggetto del contratto all’ordine pubblico ed economico (applicazione combinato disposto artt. 1418 2° comma e 1346 c.c.) ed alla banca va restituita la sola sorte capitale, al netto di ogni spesa e competenza, dilazionata secondo il piano di ammortamento allegato ai contratti”.
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