Economia

Patti parasociali, cosa sono e a cosa servono

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I patti parasociali consentono di evitare problemi che potrebbero bloccare la gestione della società e stipulare accordi di carattere riservato

di Osvaldo Maria Baione e Lisa Dixit Dominus (finanza.tech)

I Patti Parasociali sono una tipologia di contratti ampiamente diffusi nel panorama aziendale italiano finalizzati a disciplinare al meglio le situazioni giuridiche che si generano all’interno di una società.

Si tratta di uno strumento complesso e poliedrico, per il quale è difficile individuare una definizione unitaria a causa della varietà degli scopi che i contraenti possono perseguire, sicuramente tutti incentrati in una creazione di valore implicita che lo stesso presuppone nelle diverse fattispecie ed utilizzi.

Patti Parasociali: le tipologie

Le tipologie dei patti parasociali sono legate alle diverse parti che sottoscrivono il contratto, ragion per cui possiamo delineare tre macro categorie:

  1. Patti Parasociali sottoscritti da tutti i soci.
  2. Patti Parasociali sottoscritti da alcuni soci.
  3. Patti Parasociali sottoscritti da soci e terzi non soci.

Con la riforma del diritto societario del 2003 che ha introdotto una sia pur non esaustiva regolamentazione dei Patti Parasociali, il discrimen tra sociale e parasociale in relazione agli accordi sottoscritti da tutti i soci risulta più sfumato. Certo è che in tali contesti una delle funzionalità del Patto Parasociale continua a risiedere nella risoluzione preventiva, attraverso un iter meno difficoltoso rispetto a quello assembleare, di problemi che potrebbero bloccare la gestione della società e nell’opportunità di stipulare degli accordi che abbiano carattere riservato.

I Patti Parasociali sottoscritti soltanto da alcuni soci rappresentano sicuramente il cluster più diffuso. Nelle pattuizioni in questione, la natura riservata dall’accordo rappresenta l’essenza che consente al gruppo dei soci contraenti di coordinare il loro futuro comportamento.

I Patti in questione hanno, in sostanza, lo scopo di convogliare i sottoscrittori verso un’unica direzione e di circoscrivere l’accesso alla compagine sociale. Esemplificative in tal senso sono le clausole di seguito descritte:

  • i sindacati di voto, che consentono di regolamentare in anticipo come i soci dovranno comportarsi in sede di votazione durante l’assemblea;
  • i sindacati di blocco, che regolano, in particolare, il divieto di alienare la propria partecipazione prima che sia passato un certo arco di tempo, laprelazione e/o il gradimento da parte dei paciscenti prima di procedere al trasferimento delle proprie partecipazioni.

I Patti Parasociali hanno assunto ormai una funzione determinante anche nelle operazioni straordinarie dove vengono coinvolti investitori istituzionali. In questo caso, l’accordo è stipulato da soci e terzi non soci, rispettivamente i soci originari e l’investitore, al fine di normare i futuri rapporti che gli stessi intratterranno all’interno dell’azienda.

Patti parasociali: a cosa servono

Oltre ai cluster appena citati sopra, i patti parasociali possono essere utilizzati per definire:

  • la stabilità della compagine sociale e management;
  • la corporate governance;
  • i diritti patrimoniali;
  • modalità e termini di exit.

Relativamente al management deve notarsi che il potenziale incremento delle dimensioni aziendali (e quindi del livello di delega) rende l’incentivazione del personale un aspetto centrale.

I soci hanno tutto l’interesse a che venga incentivato il management della società proprio perché è dall’operatività di esso che dipende il buon andamento del ciclo produttivo dell’azienda. A tal proposito, si segnala che tra gli strumenti più diffusi destinati alla fidelizzazione del personale troviamo i piani di stock option ed il management by objectives.

Per ciò che concerne la stabilità della compagine sociale, tra le clausole più diffuse che consentono di limitare la libera trasferibilità delle partecipazioni meritano di essere segnalate:

  • il lock-up, con la quale si stabilisce un periodo durante il quale non si possono trasferire le partecipazioni;
  • la prelazione, che nel caso di vendita della partecipazione di un socio, attribuisce agli altri soci il diritto di acquistarla in via preferenziale alle medesime condizioni della prospettata vendita ad un terzo;
  • il gradimento, con cui si subordina la cessione della partecipazione al previo gradimento dell’altro/altri soci.

Riguardo alla corporate governance, si tratta di prevedere in che misura ciascuna parte partecipa alla formazione di regole, leggi e procedure che determinano e controllano la gestione aziendale. Attraverso tali clausole si tenta, in sostanza, di stabilire il giusto equilibrio tra le parti. Si rappresenta che gli aspetti che solitamente sono al centro di tali negoziazioni riguardano:

  • la nomina ed il funzionamento dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo;
  • la previsione di poteri di veto in sede assembleare e consiliare;
  • la previsione di maggioranze qualificate per l’adozione di delibere afferenti aspetti significativi;
  • la previsione di categorie di quote o azioni privilegiate.

Relativamente ai diritti patrimoniali, l’importanza di tali accordi risiede nel fatto che i soci possano determinare liberamente il contenuto delle partecipazioni sociali anche dal punto di vista dei diritti patrimoniali nei limiti imposti dalla legge; vedi la possibilità di accordarsi anticipatamente sulla ripartizione degli utili e delle perdite fermo restando il divieto di Patto Leonino (patto con cui uno o più soci sono esclusi dalla partecipazione agli utili o alle perdite).

Infine, per ciò che concerne il quarto aspetto, inerente alle modalità ed i termini di exit, si rileva la possibilità di inserimento delle clausole di seguito indicate:

  • tag along, che obbliga il socio che vuole trasferire le proprie partecipazioni a terzi a garantire agli altri soci la possibilità di vendere le loro partecipazioni alle stesse condizioni;
  • drag along, che disciplina il diritto del socio di “trascinare”, nel contesto della cessione delle proprie partecipazioni ad un acquirente, anche quelle degli altri soci, qualora il socio cedente riceva da terzi offerte di acquisto per il 100% della società o per una partecipazione comunque superiore a quella dallo stesso detenuta. Di solito, pertanto, l’effetto diretto della clausola di drag alongè quello di creare, da una parte, un diritto in capo al socio cedente di pretendere la cessione delle partecipazioni degli altri soci unitamente alle proprie, e dall’altra, ipotizzando per esempio di trovarci in un contesto nel quale ci fosse un investitore istituzionale (c.d. Private Equity), uno stato di soggezione in capo ai soci originari che saranno obbligati a subire il “trascinamento” imposto dall’investitore, il tutto ancorato alla tutela fra le parti e ai valori anticipatamente conosciuti o disciplinati;
  • eventuali contratti di opzione incrociati tra i soci per consentire il riacquisto delle azioni precedentemente cedute;

Un’oculata stesura dei Patti Parasociali volti a disciplinare al meglio la gestione di eventi aziendali presenti e futuri contribuisce a semplificare i processi e rappresenta, pertanto, uno strumento strategico che concorre alla creazione di valore.

Per maggiori informazioni scrivere a lisadixitdominus@finanza.tech