ROMA (WSI) – L’INPS, con circolare n. 16 del 1° febbraio 2013 fornice chiarimenti rispetto al mantenimento del diritto di alcune decine di migliaia di lavoratori ad accedere alla pensione di vecchiaia con i requisiti contributivi di 15 anni previsti dalla cosiddetta ‘riforma Amato’ del 1992 (Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, art. 2, comma 3).
La circolare riguarda persone – in particolare donne – la cui vita lavorativa è stata caratterizzata da discontinuità (ad esempio lavoratori addetti a servizi domestici e familiari, lavoratori agricoli e lavoratori dello spettacolo), che hanno maturato diversi anni di contribuzione prima del dicembre 1992, per poi uscire dal mercato del lavoro con la prospettiva di poter fruire della pensione di vecchiaia una volta raggiunto il necessario requisito anagrafico.
La riforma delle pensioni targata Fornero, (art. 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214), ha introdotto nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici. A seguito dell’entrata in vigore della predetta legge, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni.
L’attuale circolare, richiamando la precedente circolare nr. 65/95) fa chiarezza circa l’operatività delle deroghe di cui all’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 in materia di requisito contributivo, nei confronti dei soggetti che accedono alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto, anche dopo l’entrata in vigore della riforma delle pensioni.
L ’articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 503 del 1992, ha individuato particolari categorie di lavoratori dipendenti ed autonomi che possono accedere, in deroga all’elevazione del requisito minimo contributivo, alla pensione di vecchiaia in presenza di un’anzianità contributiva minima di 15 anni anziché 20 ed al perfezionamento dell’età pensionabile prevista per la generalità dei lavoratori.
Rientrano in questa categoria, i seguenti lavoratori:
1)Lavoratori che al 31 dicembre 1992 hanno maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla normativa previgente;
2)Lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 31 dicembre 1992;
3) Lavoratori dipendenti che possono far valere un’anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultano occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare;
4) Lavoratori dipendenti che possono far valere al 31 dicembre 1992 un periodo di assicurazione e di contribuzione inferiore ai 15 anni previsti dalla previgente normativa.
5) Iscritti fondo di quiescenza poste.
Nei confronti degli iscritti al Fondo di Quiescenza Poste che maturano i requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia di cui all’art. 24, comma 6, della legge 214 del 2011, a decorrere dal 1 gennaio 2012 trova applicazione la deroga prevista dall’art. 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo n. 503/1992 nei termini specificati al paragrafo 2 lettera d) della presente circolare.
Pertanto, l’anzianità contributiva maturata entro il 31/12/1992 sommata a quella successiva a tale data fino al compimento dell’età pensionabile consente l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia.
Applicazione dell’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 503 del 1992 per gli iscritti alla gestione ex Inpdap. L’art. 6, comma 1, del D.lgs. 503/92 dispone che: “per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale obbligatorio, si applicano i criteri di cui all’articolo 2 del presente decreto, fermi restando i requisiti assicurativi e contributivi previsti dai rispettivi ordinamenti, se più elevati”.
Per quanto sopra ed in considerazione della necessità di procedere all’armonizzazione applicativa delle regole sopra esposte nelle diverse gestioni previdenziali dell’Istituto, a decorrere dal 1 gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nel regime misto, maturano i requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia dall’art. 24, comma 6, della legge n. 214/2011 le deroghe relative al requisito contributivo minimo previste dall’art. 2, comma 3, lettere a) e c) del citato decreto legislativo n. 503/92 trovano applicazione per gli iscritti alla gestione ex Inpdap nei termini specificati al paragrafo 2 lettere a) e d) della presente circolare.
Applicazione del’art.2, comma 3, del d.lgs. n. 503 del 1993 per gli iscritti alla gestione ex enpals. Nella circolare sono descritti in dettaglio i requisiti necessari per l’accesso alla pensione per ciascuna delle categorie sopra elencate. La circolare la trovate qui.
La Fornero ha così commentato: “Dopo aver salvaguardato 140 mila lavoratori, aver sciolto il nodo delle ricongiunzioni onerose sono soddisfatta di poter risolvere un problema che riguarda circa 65mila persone, la maggior parte delle quali sono donne”.
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