Perequazione, aliquote Irpef e detrazione figli a carico sono le novità che impatteranno sull’assegno previdenziale di marzo. Lo rende noto l’Inps con la circolare n. 3 del 2022 stabilendo così pensioni più ricche da marzo, grazie alle minori tasse e al recupero dell’inflazione, fissata all’1,7%.
Per la mensilità di marzo in sostanza i pensionati subiranno il conguaglio di tre mensilità di “tagli” alle tasse, e inoltre coloro che hanno figli under 21 o disabili non troveranno più nel cedolino le detrazioni e gli assegni familiari, perché sostituiti dall’assegno unico. Ma andiamo per ordine.
In primo luogo, l’Istituto nazionale di previdenza sociale precisa che con la rata di marzo sarà aggiornato l’importo lordo della pensione e questo per effetto dell’applicazione di un tasso di perequazione dell’1,7% (anziché dell’1,6% applicato provvisoriamente da gennaio dall’ente di previdenza).
Pensioni: la rivalutazione degli assegni a marzo
In particolar modo si prevede che sul cedolino di marzo 2022, i pensionati vedranno applicarsi l’indice di perequazione dell’1,7% con la corresponsione dei relativi arretrati per le mensilità di gennaio e febbraio 2022. Si tratta, peraltro, sempre della rivalutazione provvisoria perché solo a gennaio 2023 avverrà l’ulteriore conguaglio dello 0,2% per adeguarsi al tasso definitivo (+1,9%) con la corresponsione degli arretrati maturati nel 2022.
La rivalutazione delle pensioni anche conosciuta come perequazione è un meccanismo attraverso il quale l’importo delle prestazioni sociali, come la pensione appunto, viene adeguato all’aumento del costo della vita, secondo i dati pubblicati dall’Istat. Il fine che la legge intende perseguire è quello di proteggere il potere d’acquisto del trattamento previdenziale pensionistico qualsiasi esso sia. In questi ultimi anni le modalità di erogazione della rivalutazione sono state più volte riviste dal legislatore per esigenze endemiche di contenimento della spesa pubblica sino a generare molta confusione.
Le novità su Irpef e detrazioni
Altra novità che impatta sulla pensione di marzo 2022 riguarda la riforma Irpef contenuta nella di bilancio 2022 che ha ridotto il prelievo anche sulle pensioni con la rimodulazione delle detrazioni per reddito.
Così dalla mensilità di marzo 2022, le pensioni saranno tassate con i nuovi scaglioni di reddito che da cinque scendono a quattro a cui corrispondono, rispettivamente, le seguenti aliquote:
- aliquota del 23%, fino a 15 mila euro;
- aliquota del 25% oltre tale limite a fino a 28 mila euro;
- aliquota del 35%, oltre tale limite e fino a 20 mila euro;
- aliquota del 43% sulla parte di reddito oltre 50 mila euro.
Nella circolare n. 3 l’Istituto guidato da Pasquale Tridico sottolinea inoltre che sulla rata di marzo 2022 delle pensioni, si è provveduto a:
- mantenere il riconoscimento delle detrazioni per ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni;
- revocare le maggiorazioni delle detrazioni previste per i figli inabili;
- revocare le maggiorazioni delle detrazioni previste per i figli minori di 3 anni;
- revocare le maggiorazioni delle detrazioni previste per i nuclei con più di tre figli;
- revocare le ulteriori detrazioni pari a 1.200 euro, previste in presenza di almeno 4 figli a carico.
L’Inps poi precisa che i sostituiti interessati, per ottenere la detrazione fiscale per i figli a carico che compiranno 21 anni a decorrere dal mese di aprile 2022, dovranno presentare una nuova domanda di detrazione.
Dal 1° marzo 2022 entra in vigore l’assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in relazione all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Con l’avvento dell’assegno unico, l’Inps precisa che si è proceduto a riconoscere le maggiorazioni degli ANF dovute per i mesi di gennaio e febbraio 2022 a disporre la cessazione, a far data dal 1° marzo 2022, dell’erogazione delle prestazioni di assegno per il nucleo familiare e di assegni familiari riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra la tutela del riconoscimento dell’Assegno unico e universale.
Continuano, invece, a essere riconosciute le prestazioni di assegno per il nucleo familiare e di assegni familiari riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o di difetto fisico o mentale, nell’assoluta permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.