Per effetto della cosiddetta perequazione automatica (ex scala mobile), le pensioni nel 2013 crescono del 3%. Ma non per tutti. L’aumento, infatti, sarà negato ai trattamenti d’importo superiore a 1.443 euro, per via del congelamento messo in atto dalla manovra economica Salva Italia della fine dello scorso anno.
Questo è quanto stabilisce il decreto interministeriale (economia-lavoro) del 16 novembre, pubblicato nella G.U. del 27 novembre. I pensionati vantano già un piccolo credito nei confronti degli enti di previdenza, i quali all’inizio del 2012 hanno attribuito un aumento provvisorio nella misura del 2,6%, sulla base dei dati d’inflazione al settembre 2011, mentre l’indice effettivo registrato dall’Istat a fine anno si è poi attestato al 2,7%. Un debito, dunque, pari allo 0,1%, che sarà onorato in occasione del pagamento della prima rata del 2013. L’indice definitivo dell’inflazione 2012 si potrà naturalmente conoscere solo a fine dicembre. Intanto gli enti procederanno con il valore provvisorio indicato dal suddetto decreto, salvo conguaglio nel 2014.
Con l’incremento del 3% l’importo del trattamento minimo sale da 481 a 495,43 euro al mese. Con l’aggiornamento Istat, sale anche l’assegno sociale, la rendita assistenziale corrisposta agli ultrasessantacinquenni privi di altri redditi: passa da 429,41 a 442,29 euro al mese. Mentre la pensione sociale, ancora prevista per i titolari della stessa al 31 dicembre 1995, raggiunge 364,50 euro al mese.
Per meglio comprendere la portata dell’intervento del governo messo in atto alla fine del 2011, occorre fare un passo indietro e ricordare che:
– la perequazione automatica viene attribuita sulla base della variazione del costo della vita, con cadenza annuale e con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento; più in particolare, la rivalutazione si commisura al rapporto percentuale tra il valore medio dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all’anno di riferimento e il valore medio dell’indice relativo all’anno precedente;
– la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica: per intero sull’importo di pensione non eccedente il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; al 90% per gli importi compresi tra il triplo e il quintuplo del minimo; al 75% per gli importi eccedenti il quintuplo del minimo.
Il dl n. 202/2011, prevedeva, per il biennio 2012-2013, il congelamento della perequazione per i trattamenti pensionistici superiore a due volte il minimo Inps. Poiché questo blocco aveva provocato vivaci reazioni da parte delle organizzazioni sindacali e di taluni partiti, anche dell’area che appoggia il governo, in sede di conversione in legge (la n. 214/2011), l’asticella degli esclusi dall’adeguamento Istat è stata portata da due a tre volte il trattamento minimo Inps. Ne consegue che nel 2013 solo i trattamenti di importo (al dicembre 2012) sino a 1.443 (tre volte il minimo) godranno della perequazione (più 3%).
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