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Pensioni d’oro: contributo di solidarietà sproporzionato, scenderà da 5 a 3 anni

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La Corte Costituzionale ha depositato lunedì la sentenza che di fatto boccia il contributo di solidarietà quinquennale sulle cosiddette pensioni d’oro, ritenendolo “irragionevole per sproporzione” nella sua durata. Tale contributo di solidarietà è ammissibile, secondo la Consulta solo per una durata triennale.

Oltre tale soglia il prelievo sulle pensioni più alte sarebbe eccessivo “rispetto all’ordinaria proiezione triennale del bilancio di previsione dello Stato e all’estensione nel tempo degli obiettivi perseguiti dalla misura”, si legge in una nota stampa della Corte Costituzionale. Agli effetti pratici della sentenza depositata lunedì “il contributo di solidarietà rimarrà operativo per tutto il 2021”.

Contributo di solidarietà, ok fino a 3 anni

Attraverso la Legge di Bilancio 2019, proposta dal governo gialloverde, è stato introdotto il contributo di solidarietà sulle pensioni d’oro con l’obiettivo di contribuire al finanziamento di Quota 100. Un’operazione di per sé legittima, secondo la Consulta, qualora siano rispettati i principi di “ragionevolezza e proporzionalità”.

L’unico elemento risultato incostituzionale secondo giudici, è relativo alla durata della misura: 5 anni di contributo di solidarietà non sono proporzionati, fino a 3 sì. Per quanto riguarda gli altri aspetti della normativa, prosegue la nota, la legge “risulta costituzionalmente tollerabile in quanto opera secondo un criterio di progressività e fa comunque salvo il trattamento minimo di 100.000 euro lordi annui”.

Legittimo anche il raffreddamento della rivalutazione

Allo stesso tempo è stato ritenuto legittimo il raffreddamento della rivalutazione automatica delle pensioni di elevato importo disposto dalla Legge di bilancio 2019, nella quale ragionevolezza e proporzionalità erano state rispettate in quanto veniva garantito “un  seppur parziale, ma non simbolico, recupero dell’inflazione anche alle pensioni di maggiore consistenza”.

Le questioni di costituzionalità erano state sollevate dal Tribunale di Milano e da alcune sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti.