Da giugno 2019 è in vigore il taglio sulle cosiddette pensioni d’oro introdotto dal precedente governo con la manovra di bilancio 2019. In genere si chiamano d’oro quei trattamenti previdenziali di importo compreso tra 3mila e 5mila euro netti al mese.
Secondo recenti dati dell’ISTAT, nel 2011 tali pensioni sono costate allo Stato ben 45 miliardi di euro (17% della spesa totale).
Tagli pensioni d’oro 2019
Ebbene a giugno è scattato il taglio alle pensioni di importo oltre i 100mila euro lordi annui, un taglio valevole per cinque anni.
Le pensioni in particolare vengono ridotte di un’aliquota percentuale in proporzione agli importi, che va dal 15% al 40%. Secondo quanto previsto nella manovra dall’intervento sulle pensioni superiori ai 100 mila euro è stato previsto un risparmio di 76 milioni di euro nel 2019, 80 milioni nel 2020 e 83 milioni nel 2021.
Pensioni d’oro: soglie e tagli
Secondo quanto previsto dall’Inps con la circolare 62/2019, da giugno 2019 le pensioni d’oro vengono tagliate a scaglioni, con percentuali modulate in base a 5 scaglioni di importo.
Nello specifico l’Inps precisa che i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata, i cui importi complessivamente considerati siano superiori a 100.000 euro lordi su base annua, sono ridotti in base alle seguenti aliquote percentuali:
– 15% per la quota di importo da 100.000,01 a 130.000,00 euro;
– 25% per la quota di importo da 130.000,01 a 200.000,00 euro;
– 30% per la quota di importo da 200.000,01 a 350.000,00 euro;
– 35% per la quota di importo da 350.000,01 a 500.000,00 euro;
– 40% per la quota di importo eccedente i 500.000,01 euro.
Per determinare l’importo pensionistico complessivo non si tiene conto – dice l’Inps – delle seguenti prestazioni:
– pensioni di invalidità a carico della gestione esclusiva, quali le pensioni di privilegio dipendenti da causa di servizio e le pensioni di inabilità ordinaria
– trattamenti pensionistici per invalidità specifica riconosciuti a carico degli iscritti ai fondi sostitutivi;
– assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità riconosciuti ai sensi della legge n. 222/1984;
– pensioni indirette ai superstiti di assicurato e pensioni di reversibilità ai superstiti di pensionato;
– pensioni riconosciute a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla legge 3 agosto 2004, n. 206.